Sono di recente pubblicazione (C.U. n. 230/AA del 18/01/21 e C.U. n. 243/AA del 22/01/21) due “patteggiamenti” ex art. 126 CGS che si segnalano per la novità delle incolpazioni in ambito FIGC.
Incolpazioni che iniziano a scardinare un sistema finora impenetrabile ed impermeabile alla giustizia sportiva con almeno una anche di rilievo per la magistratura penale ordinaria.

L’INTERVENTO DELLA MAGISTRATURA SPORTIVA.
1.1. C.U. n. 230/AA del 18/01/21
La vicenda riguarda la contrattualizzazione e il tesseramento di calciatori professionisti con l’intermediazione di soggetto non abilitato all’esercizio della professione di agente sportivo che aveva pensato bene di aggirare l’ostacolo operando quale socio di una srl (della quale, pur essendo formalmente socio di minoranza, di fatto deteneva la maggioranza delle quote).
Modus operandi quest’ultimo assai in voga tra coloro che ritengono sia questo il sistema per sfuggire all’applicazione delle norme ed esercitare impunemente l’attività di agente pur essendo privi di abilitazione.
Omettendo di riportare il nominativo della persona sanzionata è comunque interessante pubblicare l’intera incolpazione:
“Omissis, in qualità di Socio della Football Factory S.r.l., in violazione degli artt. 2, comma 1, e 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli articoli 5.2, comma 3, lett. G), del Regolamento Agenti Sportivi FIGC e 19, comma 2 lett. D), e comma 4, del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi, approvato con deliberazione n. 1596 del Consiglio Nazionale CONI del 10.07.2018, come modificato ed integrato con deliberazione n. 127 della Giunta Nazionale CONI del 14.05.2020, per avere in via di fatto svolto attività di Agente Sportivo nell’ambito della sua compartecipazione nella società Football Factory S.r.l.- dove risulta di fatto essere l’effettivo dominus nonostante la quota minoritaria di partecipazione -, svolgendo funzioni di scuoting, di assistenza tecnica e di intermediazione al fine di favorire e perfezionare l’acquisizione di prestazioni sportive, con conseguente tesseramento e sottoscrizione di regolare contratto, dei seguenti calciatori professionistici: Alessio Santese, Francesco Semeraro, Jean Freddi Greco, Amine Ghazoini, Gianmarco Cangiano, Marcel Buchel, Cristian Gytkjaer, Carlos Augusto Zopolato Nieves, Kaan Ayhan, Khadim Ndaye e Abdelhamid Sabiri, senza essere in possesso della necessaria iscrizione nel Registro Federale degli Agenti Sportivi”.
Come si vede la Procura Federale ha individuato con chiarezza la condotta punibile ed ha, con ogni probabilità, raccolto materiale probatorio di un certo peso tanto da indurre l’incolpato a chiedere il “patteggiamento” alla fine della conclusione delle indagini preliminari e prima ancora della notifica del deferimento anche per beneficiare di un maggiore sconto di pena.
Quindi trattare con una società calcistica la contrattualizzazione ed il tesseramento di calciatori professionisti attraverso lo svolgimento di funzioni di assistenza tecnica e di intermediazione rappresenta attività riservata esclusivamente ad agenti abilitati anche se si opera in qualità di socio di società avente l’oggetto sociale coincidente con quello proprio dell’attività di agente sportivo.
Società che deve essere essa stessa iscritta all’apposita sezione del Registro CONI e di quello FIGC con maggioranza di quote in titolarità di agenti abilitati.
Al socio non abilitato, necessariamente di minoranza, sono consentite solo attività “amministrative” restando esclusa quella di scouting.

1.2. C.U. n. 243/AA del 22/01/21.
Conseguenze sanzionatorie sul piano dell’ordinamento sportivo sono previste anche per le società, per chi le rappresenta e per i calciatori che si sono avvalsi di soggetti non abilitati.
Nel caso di specie anche la società professionistica ha inteso “patteggiare” ai sensi dell’art. 126 CGS per essersi avvalsa di soggetto non abilitato all’esercizio della professione.
È da ritenersi che la Procura Federale procederà a formalizzare una incolpazione anche nei confronti dei calciatori i quali, qualora ritengano di farsi assistere da agenti sportivi, hanno l’obbligo di conferire incarico a chi è regolarmente iscritto verificando preventivamente l’iscrizione attraverso la consultazione telematica – accessibile a tutti – del registro CONI e di quello FIGC (art. 17 Reg. Agenti FIGC).

LE ULTERIORI CONSEGUENZE SUL PIANO PENALE.
La vicenda però non si chiude qui.
Il Codice di Giustizia Sportiva FIGC all’art. 129 prevede l’obbligo per il Procuratore Federale di trasmettere alla Procura della Repubblica competente copia degli atti che possano avere rilievo anche penale.
Nel caso di specie, in particolare, si configura, per chi ha svolto l’attività di agente in assenza di iscrizione, la violazione dell’art. 348 c.p. con pena detentiva fino a 3 anni e pena pecuniaria fino ad €. 50.000,00.
È molto probabile, quindi, l’apertura di un procedimento penale eventualità che il “sistema” che ruota attorno al mondo degli agenti sportivi fatica ancora a considerare tra gli effetti necessariamente conseguenti all’abusività della condotta posta in essere da chi agisce privo di licenza.

Di Ilaria Tornesello

Avv. Ilaria Tornesello - ilariatornesello@virgilio.it

nata a Bari, il 08.11.1986

Sono un Avvocato e mi occupo, principalmente, di Diritto civile e Diritto sportivo .Sono una ex calciatrice ed ho militato, per diversi anni, nel Futsal femminile e nel Calcio a 11. Ho maturato un’esperienza calcistica anche in Inghilterra, terminata per il mio rientro in Italia.Dal 2013 al 2020 ho fatto parte dell’Ufficio di Giustizia Sportiva presso la FIGC – L.N.D. Puglia, dove attualmente ricopro il ruolo di Giudice del Tribunale Federale e della Corte Sportiva d'Appello.Formazione:-Laurea Magistrale in Giurisprudenza – Professioni Legali conseguita presso laFacoltà Lum Jean Monnet di Casamassima (Ba);-Master in “Organizzazione e gestione delle Società e degli enti sportivi”, conseguito in data 13 marzo 2017, proposto dall’Università degli Studi di Bari Aldo Moro –Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell’Impresa – Dipartimento Jonico inSistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo;-Corso di perfezionamento in “Diritto e Giustizia sportiva”, a.a. 2018/19, presso l’Università di Milano – Facoltà di Giurisprudenza;-Docente di Diritto civile e Diritto sportivo in: “Giornata mondiale dello Sport” – Lum Jean Monnet Facoltà di Giurisprudenza;“Organizzazione e gestione delle Società e degli enti sportivi” - Università degli Studi di Bari Aldo Moro;“Corso da agente sportivo” – Olimpialex – CONI;Corso di alta formazione in “Diritto sportivo, fiscalità e comunicazione” – MediForm – L.N.D. Puglia – CONI – Lega Pro.-Componente del Direttivo Associazione Giovanile Forense (A.GI.FOR.) con la quale promuovo eventi formativi in tema di sport.-Assistente universitaria presso l’Università di Giurisprudenza - LUM Jean Monnet, con la quale ho collaborato per la pubblicazionedi un articolo avente ad oggetto “L’impatto delle situazioni di urgenza in tema di epidemie e pestilenze” - editore Giuffrè (2017).

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