di Avv. G. Sandulli

È stato reso pubblico il testo integrale della decisione della Corte sportiva di appello territoriale LND Lombardia (testo disponibile su www.crlombardia.it/wp-content/uploads/2023/03/Comunicato-Ufficiale-n.-56.pdf) che il 16 marzo ha ridotto le sanzioni che erano state comminate dal Giudice sportivo a causa dell’esposizione di uno striscione con la scritta “Cimitero Mediterraneo. Basta morti in mare”.

Preliminarmente mi sembra significativo notare che proprio la sanzione a carico della ASD Athletic Brighela, del tecnico e del capitano sembrano aver trasferito questo episodio da un rilievo prettamente locale a una dimensione mediatica nazionale. Il gesto stesso risulta esser stato particolarmente rapido (la decisione riferisce di pochi secondi di esposizione dello striscione) nonché avvenuto prima dell’avvio della gara; ma ovviamente sufficiente a fotografare l’episodio rendendolo di dominio pubblico, ben oltre il mero ambito locale.

La medesima dimensione mediatica ha poi accolto il giudizio di appello con un coro positivo che ha sottolineato la “vittoria di umanità e solidarietà” e ”l’annullamento della multa” (tra tutte le news cfr. www.gazzetta.it/Calcio/altri-campionati/19-03-2023/striscione-contro-morti-mare-annullata-multa-all-athletic-brighela-460748289638.shtml?refresh_ce).

Questo racconto di una giustizia da libro Cuore, spinta da sentimenti di umanità a correggere l’iniziale provvedimento sanzionatorio, non è però riscontrabile nelle motivazioni della decisione. Anche se non si può escludere che sollecitazioni popolari e dichiarazioni pubbliche, a sostegno di coloro che si erano esposti manifestando solidarietà in una circostanza così drammatica come il naufragio e la morte di oltre 90 migranti nei nostri mari, abbiano avuto un qualche peso; il senso di riprovazione verso la condanna, avvertita da molti come iniqua, potrebbe aver suggestionato l’atteggiamento dei giudici.

Ma di questa ipotetica diversa disponibilità dei Giudici della Corte Sportiva di appello non vi è traccia evidente (né d’altra parte avrebbe potuto esservi) nella decisione.

Pertanto, per quel che può interessare a operatori e giuristi, non emergono da questa decisione territoriale chiari principi giustificatori facilmente assumibili come precedenti o come criteri giuridici esimenti per futuri comportamenti analoghi.

La prima e principale argomentazione posta dalla Corte a fondamento della riforma della decisione e delle sanzioni assunte dal Giudice sportivo è, infatti, di natura prettamente tecnico/giuridica e non si fonda su un carattere solidaristico dello striscione; carattere solidaristico che viene richiamato nel testo della decisione solo in maniera incidentale.

La Corte – rilevato che le sanzioni erano state comminate dal Giudice sportivo in forza della Determinazione n. 14 dell’8 marzo 2007  dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive istituito presso il Ministero dell’Interno – chiarisce che tale Determinazione (così come quella la determinazione n. 26, del 30 maggio 2012, di analogo tenore) pone un divieto all’esposizione di striscioni che non siano di espresso sostegno alla propria squadra, divieto rivolto però ai tifosi e non già, in maniera esplicita, alle stesse squadre e ai loro tesserati (le Determinazioni dell’Osservatorio sono scaricabili da https://osservatoriosport.interno.gov.it/category/osservatorio/determinazioni/).

La Corte richiama inoltre il Protocollo d’Intesa del 4 agosto 2016 sottoscritto dal Min.Interno, Min.Sport, CONI, FIGC, Leghe, AIC, AIAC e AIA (https://osservatoriosport.interno.gov.it/?uamfiletype=attachment&uamgetfile=https://osservatoriosport.interno.gov.it/web/wp-content/uploads/2017/09/protocollo_il_rilancio_della_gestione_4_agosto_2017.pdf ) evidenziando che pure in tale atto si dispongano regole per l’accesso degli striscioni, ma sempre riferendosi ai sostenitori.

E’ vero che la Corte ricorda anche che tali Direttive mirassero a prevenire episodi di “discriminazione razziale, etnica e religiosa” e quindi rimarca la circostanza che lo striscione sotto giudizio avesse tutt’altro tenore, ma leggendo la decisione della Corte non è la supposta positività del messaggio che scagiona il comportamento dei calciatori del Brighella bensì, appunto, l’errata indicazione della fonte normativa posta a base della sanzione comminata dal Giudice sportivo.

Ciò detto la Corte riconosce comunque che l’esposizione di uno striscione in campo, ad opera di una squadra, richiede comunque una previa autorizzazione da parte del giudice di gara.

Nel caso in questione tale autorizzazione non era stata concessa, anzi l’arbitro aveva espressamente chiarito che non era in grado di rilasciare alcuna autorizzazione.

Per questi motivi la Corte annulla solo l’ammenda di 500.000 € a carico della Società, mantenendo comunque una sanzione (per quanto ridotta da sette settimane a due) a carico del Capitano.

In conclusione appare utile ribadire che un eventuale contenuto solidaristico – per quanto possa essere considerato socialmente meritorio e forse possa indurre a una minore severità – non consente ai tesserati di esporre in campo uno striscione che non venga espressamente autorizzato dall’arbitro.

Più in generale, questa vicenda porta all’attenzione il tema mai sopito dei limiti e delle modalità di esercizio del diritto/libertà di espressione di quegli atleti ai quali sempre più spesso la pubblica opinione chiede di assumere una posizione pubblica a sostegno di diritti umani e sociali e si aspetta che essi esprimano vicinanza a campagne solidali ma i quali, proprio nel momento di maggiore visibilità, vengono richiamati dalle istituzioni sportiva al silenzio e/o alla neutralità. Un tema che attraversa tutto lo sport, dai campioni olimpici all’ultimo dei dilettanti, se tesserato a una qualche Federazione sportiva.

Con riferimento alle contraddizioni relative ai limiti alla libertà di espressione ho formulato le mie considerazioni in una nota del 2021 riferita espressamente alla Carta Olimpica e alla evoluzione del divieto di propaganda www.olympialex.com/olympialex_review/pdf/02_2021/O_Rev_02_2021_Art3_GSandulli.pdf , mentre del concetto di “neutralità” degli atleti avremo modo di dibattere per molti mesi in funzione della partecipazione o meno degli atleti russi alle competizioni internazionali e ai Giochi Olimpici di Parigi2024 (cfr. qualche considerazione disponibile su queste pagine scaricabile da www.dirittosportivo.com/2023/03/03/le-relazioni-internazionali-allombra-del-cio-in-un-contesto-di-guerra/).

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