Con la decisione n. 33 DEL 05/11/2021 la CFA affronta, in via preliminare rispetto alla questione sottopostale nel merito, il tema del calcolo dei termini a ritroso per la valida costituzione in giudizio, con particolare riguardo alla costituzione nel giorno di sabato.

 

Occorre preliminarmente effettuare un richiamo all’art. 103 del CGS, in base al quale il deposito della memoria di costituzione in giudizio deve avvenire tre giorni prima dell’udienza.

[Nel caso in esame la discussione era stata fissata per il giorno 27 ottobre 2021 (giovedì).

La memoria di costituzione era stata depositata telematicamente il sabato 23 ottobre 2021.]

 

La CFA sottolinea, in primo luogo, la sussistenza di una lacuna del CGS FIGC in quanto l’art. 52 comma 4 CGS disciplina il caso di coincidenza del termine con un giorno festivo unicamente nel calcolo “in avanti” dei termini.

Pertanto, la CFA pone rimedio alla predetta lacuna richiamando sia la previsione dell’ art.2, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva CONI (“Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile”) sia richiamando la decisione n. 72/2020-2021 delle Sezioni Unite della stessa Corte Federale di Appello, in cui sono state ritenute applicabili al giudizio sportivo le disposizioni del Codice di Procedura Civile ed in particolare l’art. 155 c.p.c.

Ritenendo applicabili i commi 4 e 5 dell’art. 155 c.p.c., come da costante giurisprudenza, anche al calcolo dei termini a ritroso, la Corte evidenzia che la costituzione  sarebbe dovuta avvenire il primo giorno non festivo antecedente la scadenza;  nel caso in esame, il venerdì 22 ottobre.

 

Conclude la Corte per la tardività del deposito della memoria di costituzione con conseguente inutilizzabilità della stessa e dei relativi allegati.

 

Da tale pronuncia si evidenzia che il giorno di sabato deve essere considerato festivo e, di conseguenza, il deposito tempestivo deve avvenire nel “giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza(ovvero entro il venerdì!).

 

Decisione n. 0033/CFA/2021-2022

Di Jennyfer Bevilacqua

Avvocato del Foro di Roma iscritta dal 2014.Consegue la Laurea magistrale in Giurisprudenza nel 2009 con voto 110 e lode presso la L.U.M.S.A di Roma e tesi in diritto del lavoro “Diritto di critica del lavoratore e responsabilità disciplinare “Si specializza in diritto sportivo seguendo vari corsi, tra i quali nel 2019 il corso del Consiglio Nazionale Forense dal titolo “PerCorso di diritto e processo sportivo sportivo – Corso di Alta Formazione per professionisti legali finalizzata all’assistenza, consulenza e tutela degli sportivi nonché ad amministrare, governare ed applicare la giustizia sportiva”, per n. 12 incontri e 48h e  nei mesi di febbraio e marzo 2020  il ” Corso di diritto Sportivo” del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, n. 6 incontri.Nei mesi di febbraio e marzo 2020 è  Relatrice al “Corso di formazione per l’accesso all’esame di Agente Sportivo CONI” – sede di Roma – erogato da Olympialex e riconosciuto dal CONI, in ambito di diritto privato (fonti, negozio giuridico, contratto, mandato, rappresentanza, diritto internazionale privato) e diritto sportivo (organi di giustizia, azione disciplinare) Assiste associazioni sportive, società e calciatori nei procedimenti innanzi gli Organi di Giustizia Sportiva della FIGC. Ricopre il ruolo di arbitro della Commissione Vertenze Arbitrali presso la F.I.P. Socio A.I.A.S. – Associazione Italiana Avvocati dello Sport  

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