CFA 66 e 67 del 21.02.2022 2021/2022

COMUNICAZIONE DELLA CONCLUSIONE INDAGINI – MODALITA’ DI COMUNICAZIONE – SUPERAMENTO DELL’ART. 53 c. 1 CGS

Con le decisioni n. 66 e 67 del 21.02.2022 stagione 2021/2022 la Corte Federale d’Appello della FIGC si è soffermata sulle modalità di comunicazione della conclusione delle indagini agli atleti tesserati.

La CSA ha ritenuto di rimettere in termini la Procura Federale, anche se l’art. 53 c. 1 CGS dispone che le comunicazioni nell’ambito del processo sportivo devono essere effettuate tramite PEC.  In particolare la questione riguardava la mancata comunicazione della conclusione delle indagini al calciatore da parte della società, che aveva ricevuto l’atto.

La CSA, rimettendo in termini Procura Federale, ha statuito che la stessa può utilizzare ogni strumento di conoscenza legale consentito dall’ordinamento statale. La CSA ha sostenuto la decisione attraverso il seguente iter logico: “Applicando il principio della scissione soggettiva degli effetti della comunicazione per il mittente e per il destinatario (ex art 149, terzo comma c.p.c. a seguito di C. Cost. 477/2002; sul punto si richiama la decisione di questa Sezioni Unite n. 73 2019/20) ciò che rileva sotto il profilo della diligenza della Procura è che la comunicazione sia stata trasmessa tempestivamente all’indirizzo pec della società, quindi, la mancata trasmissione dell’atto all’interessato da parte di quest’ultima non è imputabile alla Procura Federale. Pertanto, ai sensi dell’art. 50, comma 5, CGS, ricorrono i presupposti per accogliere l’istanza di rimessione in termini avanzata dalla Procura Federale con riferimento al termine decadenziale previsto dall’art. 123, comma 1, CGS. Inoltre, al fine di evitare il rischio che la società in questione possa reiterare la sua condotta omissiva impedendo così la conoscenza dell’atto da parte dell’interessato, si dispone che sia la stessa Procura a provvedere direttamente alla comunicazione al sig. Sancisi dell’avviso di conclusione delle indagini con qualsiasi strumento di conoscenza legale consentito dall’ordinamento. Tale deroga al principio dell’ordinamento sportivo sancito dall’art. 53, comma 1, CGS, secondo il quale tutte le comunicazioni devono avvenire a mezzo di posta elettronica certificata, si rende necessaria nella fattispecie in ragione del fatto che il procedimento di comunicazione seguito ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), n. 2, del CGS non ha consentito di assicurare la reale conoscenza dell’atto da parte dell’interessato e quindi il perfezionamento della comunicazione nei suoi confronti.”

Di Francesco Casarola

Avv. Francesco Casarola  –  francesco@avvocatocasarola.itAvvocato iscritto all'albo degli avvocati di RomaDottore di ricerca in “Critica storica giuridica ed economica dello Sport” presso l’Università di Teramo.Giornalista pubblicista.Agente dei calciatori autorizzato dalla FIGC dal 2012 al 2018Nato a Castellaneta il 27.04.1985. Si Laurea in Giurisprudenza presso la LUMSA nel 2010 con una tesi in diritto sportivo  dal titolo “il vincolo dello sportivo dilettante. Prospettive ed evoluzione”. Si specializza attraverso il Master in diritto ed economia dello Sport presso l’Università LUMSA ed il corso di perfezionamento presso l’Università di Milano in Giustizia Sportiva.Docente di Diritto ed Economia dello Sport dal 2016 presso l’Istituto Santa Maria Liceo Scientifico Sportivo.In ambito sportivo ricopre i seguenti ruoli: membro della Corte Sportiva d’Appello della F.I.Bi.S e della Corte Federale d’Appello della ConfSport, arbitro della Commissione Vertenze Arbitrali presso la F.I.P, membro della Commissione carte federali LND.

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