Il Collegio di Garanzia si è pronunciato sulla portata della responsabilità di cui all’art. 21 delle NOIF FIGC che prevede, al comma 2, che “Non possono essere “dirigenti” né avere responsabilità e rapporti nell’ambito delle attività sportive organizzate dalla F.I.G.C. gli amministratori che siano o siano stati componenti di organo direttivo di società cui sia stata revocata l’affiliazione a termini dell’art. 16” ed aggiunge, al comma 3, che “Possono essere colpiti dalla preclusione di cui al precedente comma gli amministratori in carica al momento della deliberazione di revoca o della sentenza dichiarativa di fallimento e quelli in carica nel precedente biennio”.
Evidenziano le Sezioni Unite che con tale disposizione la FIGC ha dato rilievo, ai fini della conseguente inibizione, alle azioni e alle omissioni dei soggetti che hanno amministrato la società, poi fallita, nei due anni antecedenti il fallimento.
Si tratta di una disposizione che è giustificata dalla rilevanza che ha, per l’ordinamento sportivo, il fallimento di una società di calcio e che si colloca nel quadro più generale delle disposizioni statutarie della FIGC, che affermano l’importanza del principio della corretta gestione delle società e prevedono che le società sportive svolgano la loro attività nel rispetto dei principi di corretta gestione, lealtà, probità e, in generale, di etica sportiva. In particolare, tale disposizione costituisce applicazione del principio di cui all’articolo 19, comma 1, dello Statuto, secondo cui “Le società professionistiche sono assoggettate alla verifica dell’equilibrio economico e finanziario e del rispetto dei principi della corretta gestione, secondo il sistema di controlli e i conseguenti provvedimenti stabiliti dalla FIGC, anche per delega e secondo modalità e principi approvati dal CONI”.
Ebbene, tale responsabilità disciplinare non è una responsabilità di tipo oggettivo, legata solo all’esercizio di determinate funzioni nella società sportiva poi dichiarata fallita, ma è una responsabilità legata a determinati comportamenti, anche omissivi, tenuti dai soggetti che hanno rivestito determinate funzioni nella società nel biennio che ha preceduto il fallimento e che sono stati causa del fallimento.
In altri termini, la disposizione dettata dall’art. 21 delle NOIF prevede una responsabilità che non è oggettiva, legata quindi solo alla posizione di amministratore che è stata rivestita negli ultimi due anni della società fallita, bensì legata alla condotta (anche eventualmente omissiva) che il singolo amministratore ha avuto o avrebbe dovuto avere, usando la necessaria diligenza, perché la società non fallisse.
Sul punto, il Collegio richiama, a maggior suffragio di tali considerazioni, il parere interpretativo della CFA FIGC di cui al Comunicato Ufficiale n. 21/CF del 28 giugno 2007, secondo cui “La preclusione di cui al terzo comma dell’articolo 21 delle NOIF presuppone l’accertamento di profili di colpa dell’amministratore in carica al momento della dichiarazione di fallimento, accertamento con riferimento al quale non vi è motivo per derogare ai comuni criteri in materia di onere della prova: ciò con la precisazione che la colpa in questione non necessariamente deve riguardarsi sotto il profilo della sua influenza nella determinazione del dissesto della società, ma può più ampiamente concernere anche la scorrettezza di comportamenti (pure in particolare sotto il profilo sportivo) della società”.
È, dunque, evidente che la responsabilità degli amministratori nell’ultimo biennio della società fallita e di cui è stata revocata la affiliazione non può essere meramente correlata a generici obblighi di posizioni, ma ai comportamenti che gli amministratori hanno avuto o agli interventi che avrebbero dovuto prendere in una situazione di crisi economica – finanziaria della società poi fallita.
Sempre in via generale, in relazione alla natura della responsabilità dettata dall’art. 21 delle NOIF, il Collegio, nel ribadire che tale responsabilità non può essere oggettiva, ma deve essere legata ai comportamenti personali, ritiene di dover evidenziare che, ai fini della valutazione sui comportamenti degli amministratori, occorre fare riferimento anche al principio secondo cui l’amministratore non operativo, con la riforma del diritto delle società, non ha più un obbligo di vigilanza generalizzata (art. 2392 c.c.), ma è responsabile secondo il principio dell’agire informato, di cui all’ultimo comma dell’art. 2381 c.c. Con la conseguenza che gli amministratori deleganti devono chiedere costantemente aggiornamenti agli amministratori delegati circa le attività svolte e la situazione della società, al fine di assumere poi decisioni ponderate, e rispondono delle loro scelte nei limiti delle informazioni ricevute e delle scelte prudenzialmente operate o se hanno omesso di attivarsi per procurarsi gli elementi necessari ad agire.

Di Alessandro Valerio De Silva Vitolo

Avv. Alessandro Valerio De Silva Vitolo

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