Le Sezioni Unite del Collegio di Garanzia si sono di recente soffermate sulla portata applicativa dell’art. 54, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva (“avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell’ambito dell’ordinamento federale ed emesse dai relativi organi di giustizia, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l’irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro”).

Siffatto “filtro” all’accesso è rimasto intatto nonostante le diverse novelle del Codice della Giustizia Sportiva, come approvato dal Consiglio Nazionale del 15 luglio 2014, n. 1518 (i.e. deliberazioni n. 1532 del 10 febbraio 2015 – con successiva approvazione della Presidenza Consiglio dei Ministri il 3 aprile 2015; e n. 1538 del Consiglio Nazionale del CONI del 9 novembre 2015 – cui ha fatto seguito l’approvazione, con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del 16 dicembre 2015 – recante la disciplina ad oggi vigente).

La disposizione in parola, come del resto l’omologa disposizione dell’art 12 bis dello Statuto del CONI, è stata in più occasioni oggetto di delibazione da parte del Collegio, sia dal punto di vista dalla delimitazione dell’ambito di competenza, sia da quello concernente la definizione dei limiti del sindacato di legittimità.

Invero, le Sezioni Unite, con Decisione n. 3 del 18 gennaio 2016, hanno affrontato il tema relativo alla competenza o meno del Collegio allorché fosse stata irrogata una sanzione superiore ai citati minimi edittali, successivamente ridotta al di sotto dei limiti in grado di appello. Sul punto si è chiarito che la possibilità di proporre ricorso non è legata al solo esito del giudizio di secondo grado, giacché la ratio della norma è quella di evitare che il Collegio di Garanzia si occupi di controversie c.d. bagatellari, consentendo il giudizio di legittimità solo allorché la controversia abbia il connotato della gravità e, in ambito endofederale, sia stata irrogata una sanzione superiore a novanta giorni (“Non può essere, in altri termini, l’esito del solo giudizio di secondo grado a radicare o meno la competenza del Collegio di Garanzia: se così fosse, il sistema avrebbe introdotto una regola di non ricorribilità delle decisioni favorevoli all’incolpato, che ben esplicitamente, e non in via interpretativa, dovrebbe essere stabilita dalle norme e di cui invece non vi è traccia”). Siffatto orientamento è stato ribadito dalla successiva giurisprudenza del Collegio, tanto a Sezioni Unite (decisioni 10 febbraio 2016, n. 6, e 27 luglio 2016, n. 29), quanto a Sezioni semplici (Quarta Sezione, decisione 5 luglio 2017, n. 49; Seconda Sezione, decisione 4 gennaio 2017, n. 2; Seconda Sezione, decisione 10 giugno 2016, n. 25; Quarta Sezione, decisione 6 agosto 2019, n. 68).

Si noti che tale principio opera sia nell’ipotesi in cui in secondo grado sia stata ridotta la sanzione sotto il minimo, sia in quella in cui vi sia stata una decisione di proscioglimento dell’incolpato.

Questione parzialmente differente è quella della c.d. “doppia conforme”, anch’essa oggetto dell’opera ermeneutica del Collegio di Garanzia a Sezioni Unite, a seguito della rimessione della questione da parte della Quarta Sezione: “Ai fini della delimitazione della competenza del Collegio di Garanzia dello Sport in controversie concluse in entrambi i gradi del giudizio endofederale con decisioni di proscioglimento, deve essere rimessa alle Sezioni Unite del medesimo Collegio la questione relativa alla corretta interpretazione dell’art. 54 CGS, in quanto detta disposizione, nella sua formulazione letterale, sembra escludere la competenza del Collegio di Garanzia dello Sport nei casi di doppia decisione conforme di tipo assolutorio, laddove cioè non sia stata applicata alcuna sanzione in entrambi i gradi del giudizio endofederale” (decisione 11 aprile 2016, n. 17).

Ebbene, le Sezioni Unite (Decisione 27 luglio 2016, n. 29) hanno così affermato il principio della non ricorribilità innanzi al Collegio di Garanzia per le controversie in cui in nessuna delle fasi endofederali sia intervenuta sentenza di condanna ad una sanzione superiore ai minimi stabiliti dall’art. 54 del Codice: “Nel caso di specie il lavoro dell’interprete, peraltro, non è sufficiente, attesa la connotazione delle decisioni della Giustizia Federale di primo e di secondo grado che, entrambe, non hanno comminato alcuna sanzione. Pertanto, il Collegio deve ritenere che si ricada in uno dei casi sottratti ex art. 54 CGS, giacché in nessuna delle fasi endofederali era intervenuta una sentenza che avesse comportato una sanzione superiore a novanta giorni”.

Nondimeno, in quell’occasione, il Collegio, come anche nella decisione in commento, ha posto in evidenza “la infelice formulazione del più volte citato art. 54 del Codice di Giustizia Sportiva (ed anche dell’art. 12 dello Statuto CONI), che limita la possibilità di censura delle decisioni dei Giudici Federali”, atteso che “tale limitazione, dovendo seguire con rigore la lettera della normativa, non appare in sintonia con i principi generali dettati in ordine alla tutela della situazione giuridica soggettiva dei soggetti operanti nell’ambito sportivo e con norme anche di rango costituzionale”.

Proprio in base alla ricerca di criteri interpretativi di armonizzazione del sistema in vigore, la successiva e più recente evoluzione interpretativa del Collegio ha precisato siffatta preclusione, sempre con riguardo alla doppia assoluzione endofederale.

Le Sezioni Unite (decisione 10 gennaio 2018, n. 2) hanno fornito indicazioni sia sul parametro della “gravità” della controversia, sia sui limiti dello scrutinio del Collegio in caso di doppia decisione conforme di assoluzione. È stato, in particolare, affermato che “Il criterio di selezione riposa (…) non tanto sulla misura delle sanzioni effettivamente irrogate in sede federale, quanto sulla gravità delle controversie, la quale dipende dalla gravità delle condotte censurate e, conseguentemente, dalla misura delle sanzioni previste per quelle violazioni. Alla luce di tali considerazioni, quando la doppia assoluzione in sede endofederale dipenda dall’accoglimento di motivi strettamente procedurali e, dunque, non vi sia stato uno scrutinio di merito circa la gravità dei fatti contestati, non sussiste alcuna preclusione allo scrutinio del Collegio di Garanzia dello Sport, in ordine alla verifica della legittimità della decisione degli organi endofederali”. Ad avviso del Collegio, escludere l’ammissibilità del ricorso anche nei casi in cui siano state ravvisate condotte gravemente censurabili, astrattamente idonee a motivare sanzioni ben superiori alla soglia minima prevista dagli artt. 12 bis e 54 citt., significherebbe sostenere tout court la non ricorribilità di qualunque decisione di assoluzione, indipendentemente dai fatti contestati ed indipendentemente dal fatto che vi sia stata o meno un’indagine sulla configurabilità delle violazioni ravvisate e sulla gravità di esse.

Tale preclusione potrebbe infatti sottrarre alla cognizione del Collegio di Garanzia – senza alcuna giustificazione logica – controversie aventi ad oggetto anche fatti oggettivamente gravi e idonei a suscitare una sanzione notevolmente superiore a quella minima stabilita dagli artt. 12 bis e 54 citt.

In applicazione di tali principi, le Sezioni Unite hanno, quindi, reputato che non vi sia preclusione per il Collegio ad esaminare il ricorso nel caso di c.d. doppia conforme, ma solo “a patto” che non vi sia stato uno scrutinio nel merito in sede di giustizia federale (così in quella sede: “Nel caso di specie, occorre considerare che la doppia assoluzione in sede endofederale è dipesa dall’accoglimento di motivi strettamente procedurali; con la conseguenza che lo scrutinio circa la sussistenza e la gravità dei fatti contestati non ha mai avuto luogo. Infatti, nè il Tribunale Federale né la Corte d’Appello Federale sono entrati nel merito delle contestazioni disciplinari, arrestandosi alla declaratoria di inammissibilità dell’azione disciplinare”).

Anche in quell’occasione questo Collegio di Garanzia ha reputato opportuno porre nuovamente in evidenza quanto già osservato con la citata decisione n. 29/2016 in merito alla infelice formulazione letterale delle disposizioni dettate dagli art. 12 bis dello Statuto CONI e 54 del CGS CONI, le quali possono suscitare il dubbio che il ricorso al Collegio di Garanzia non sia mai consentito avverso decisioni dei Giudici Federali che non abbiano comportato l’irrogazione di alcuna sanzione, a prescindere dalla gravità delle condotte censurate e a prescindere dall’avvenuto scrutinio nel merito in sede di giustizia federale; auspicandosi, in tal guisa, un intervento chiarificatore da parte dei competenti organi del CONI.

Di Alessandro Valerio De Silva Vitolo

Avv. Alessandro Valerio De Silva Vitolo

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