Costituisce illecito disciplinare messaggiare con frasi inappropriate un’atleta minore travalicando il rapporto squisitamente tecnico.

Il procedimento trae origine dalle indagini svolte dalla Procura Federale messa a conoscenza dalla Commissione Tesseramento Atleti dell’accusa di “molestie sessuali” mossa da un’atleta minorenne al proprio allenatore e corroborata dall’esistenza di una querela sporta dai genitori della minore.

Il tecnico veniva dunque deferito dinanzi al Tribunale Federale per “avere, in violazione dell ‘art. 14 dello Statuto FIPA V; degli artt. 2 e 19, co. 2 del Regolamento Affiliazione e Tesseramento FIPA V, degli artt. 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, nonché degli artt. 1 e 74 del Regolamento Giurisdizionale FIPAV, rivolto nei confronti dell’atleta omissis… approcci caratterizzati da molestie a sfondo sessuale”.

Nelle more del procedimento disciplinare, la difesa dell’incolpato, senza però produrne prova, dichiarava che il procedimento penale era stato archiviato ed insisteva sulla capziosità della denuncia ritenendola strumentale alla richiesta di svincolo.

Il Tribunale Federale della F.I.P.A.V. premettendo che, sulla scorta delle decisioni del Collegio di Garanzia, “per i minori poteri di cui dispone e per la rapidità con cui deve dirimere le controversie, nel processo sportivo” …” il convincimento del Giudice in ordine alla responsabilità disciplinare dell’incolpato, pur non potendo derivare dalla mera probabilità che un fatto possa essere accaduto, non sempre deve presupporre la sussistenza di una prova “oltre ogni ragionevole dubbio ha ritenuto che le risultanze delle indagini, ove pure non fossero state ritenute penalmente rilevanti, integrassero il profilo di un illecito disciplinare in considerazione del ruolo rivestito dall’incolpato (Tecnico), nonché della minore età dell’atleta e dei comportamenti assunti.

Le espressioni utilizzate nella messaggistica con l’atleta travalicano, secondo i giudici federali, l’aspetto squisitamente tecnico e appaiono concretamente sproporzionate alle finalità che l’allenatore assumeva di aver perseguito integrando, in tal modo, l’illegittimità della condotta dell’incolpato. Condotta da far ricadere nell’ambito delle molestie, seppure non sessuali, chiaramente contrarie ai principi che devono informare il rapporto tra l’allenatore e l’atleta, specie se minorenne.

Frasi condite da emoticons di cuori e faccine con cuori al posto degli occhi, risultano del tutto fuori luogo ed evidenziano una “condotta comunque inappropriata e potenzialmente idonea ad arrecare grave pregiudizio all’atleta e grave danno all’intero movimento della pallavolo”.

Per tali motivi, il Tribunale Federale -attenuando la richiesta della Procura Federale in considerazione della derubricazione del capo di incolpazione – ha ritenuto congruo sanzionare il tecnico con la sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi dodici.

Qui il provvedimento completo: https://www.federvolley.it/sites/default/files/comunicati/file/CU%20N%C2%B0%2028%20…omissis….pdf

Di Manuela Magistro

Avvocato del Foro di Bari dal 2005.Of Counsel per il dipartimento di Diritto Sportivo di Lexant.Nata a Bari il 1 ottobre 1979, si laurea nel 2002 in Giurisprudenza, con il massimo dei voti, presso l’Università degli Studi di Bari  con tesi in Diritto della Previdenza sociale dal titolo “La tutela previdenziale degli sportivi professionisti”.Consegue, nel 2003, un diploma di Alta formazione in Cultura e Gestione della Qualità presso l’Università di Bari, mentre presso la Business School de Il Sole 24 Ore si specializza in Marketing Management nel 2004 e in Contrattualistica di Impresa e Diritto Internazionale nel 2016.Nel 2018 si specializza in “Diritto Sportivo e Giustizia Sportiva” presso l’Università Statale di Milano e, nel 2019 e 2020, è tutor esterna per il Workshop in materia disciplinare nello stesso corso di perfezionamento.Da Gennaio 2008 è docente della Scuola regionale dello Sport del Coni Puglia per i moduli di “Legislazione sportiva e Responsabilità sportiva”.Dal 2017 è Cultore della Materia di “Diritto pubblico” presso l’Università di Bari – Corso di Laurea in Scienze delle attività motorie e sportive.Nel 2020 è relatrice al “Corso di formazione per l’accesso all’esame di Agente Sportivo CONI” – sede di Bari – erogato da Olympialex e riconosciuto dal CONI, in ambito di diritto privato e diritto sportivo.Dal 2019 è componente della Commissione Cultura, Spettacolo e Sport dell’Ordine degli Avvocati di Bari.Ricopre il ruolo di Componente della Corte Federale di Appello F.I.B.I.S. e F.I.K.B.M.S. dal 2019.Socio A.I.A.S. – Associazione Italiana Avvocati dello Sport.Socio Panathlon Club di Bari.Direttore sportivo Pol. Amatori Volley Bari. 

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