Come noto, l’art. 1, comma 373, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha istituito presso il CONI il Registro Nazionale degli Agenti Sportivi, nel quale devono essere iscritti i soggetti che, in forza di un incarico redatto in forma scritta, mettono “in relazione due o più soggetti operanti nell’ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI ai fini della conclusione di un contratto di prestazione sportiva di natura professionistica, del trasferimento di tale prestazione sportiva o del tesseramento presso una federazione sportiva professionistica”.

(Leggi qui gli approfondimenti sul nuovo Regolamento agenti sportivi CONI e sull’iscrizione Agenti sportivi in forma societaria)

In tale Registro possono iscriversi i cittadini italiani o di altro Stato membro dell’Unione Europea che, tra l’altro, abbiano “superato una prova abilitativa diretta ad accertarne l’idoneità”. La disposizione fa “salva la validità dei pregressi titoli abilitativi rilasciati prima del 31 marzo 2015”.

La norma rinvia a successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il CONI, la definizione delle “modalità di svolgimento delle prove abilitative, la composizione e le funzioni delle commissioni giudicatrici, le modalità di tenuta e gli obblighi di aggiornamento del Registro, nonché i parametri per la determinazione dei compensi”; stabilendo, inoltre, che “Il CONI, con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina i casi di incompatibilità, fissando il consequenziale regime sanzionatorio sportivo”.

Il successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2018, in attuazione della norma sopra richiamata, ha stabilito, tra l’altro, i requisiti soggettivi per l’iscrizione nel Registro Nazionale disciplinando l’esame di abilitazione, che si articola in una prova generale presso il CONI e in una prova speciale presso le Federazioni sportive nazionali professionistiche. L’art. 11 del detto DPCM prevede espressamente la categoria degli “Agenti stabiliti”, dettando la seguente disciplina: “I cittadini dell’Unione Europea abilitati in altro Stato membro a mettere in relazione due o più soggetti ai fini indicati dall’articolo 1 del presente decreto possono chiedere alla federazione o alle federazioni sportive professionistiche italiane nell’ambito della cui disciplina sportiva intendono operare di essere iscritti m apposita sezione del registro federale degli agenti sportivi […]. Ciascuna federazione, accertato che il richiedente sia abilitato a operare nell’ambito della federazione sportiva del paese di provenienza, lo iscrive alla sezione speciale del registro federale dandone comunicazione al Coni entro trenta giorni per l’iscrizione in apposita sezione del Registro nazionale. L’agente stabilito opera senza limitazione utilizzando il titolo riconosciutogli nell’ambito federale del paese di provenienza oppure, se non gli è riconosciuto alcun titolo, utilizzando in ogni documento a sua firma la dicitura “agente sportivo stabilito abilitato nell’ambito della […], aggiungendovi l’indicazione della federazione sportiva nazionale presso la quale è abilitato. Agli agenti sportivi stabiliti si applicano gli articoli 2, 6, terzo comma, 7, 8, 9 e 10 del presente decreto“.

Secondo il Collegio di Garanzia dello Sport, chiamato a pronunciarsi sull’annullamento di una delibera di rigetto della domanda di iscrizione nel Registro Nazionale degli Agenti Sportivi, assunta a carico di un aspirante agente stabilito, dalla Commissione CONI degli Agenti Sportivi, al CONI non spetta  alcun il ‘vaglio finale’ ai fini della iscrizione nel Registro Nazionale con riguardo ai soggetti che abbiano conseguito un titolo abilitativo all’estero e per i quali la Federazione interessata abbia già provveduto alla iscrizione nel Registro Federale.

Il testo del DPCM del 23 marzo 2018 cit., invero, depone nel senso che, una volta che la Federazione abbia eseguito l’iscrizione del richiedente nel Registro Federale (svolgendo – si suppone – il proprio doveroso accertamento in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti), la successiva iscrizione presso il Registro Nazionale si configura come automatica, senza attribuire al CONI alcun sindacato sulla sussistenza dei requisiti per il conseguimento del titolo abilitativo e sulle modalità con le quali quei requisiti sono stati conseguiti.

A detta delle Sezioni Unite, in questo senso depone il terzo comma dell’art. 11 cit. dove si stabilisce che “Ciascuna federazione, accertato che il richiedente sia abilitato a operare nell’ambito della federazione sportiva del paese di provenienza, lo iscrive alla sezione speciale del registro federale dandone comunicazione al Coni entro trenta giorni per l’iscrizione in apposita sezione del Registro nazionale”.

Il riparto delle competenze appare definito (“ancorché possa essere astrattamente discutibile” secondo il Collegio): alla Federazione spetta il potere di accertare “che il richiedente sia abilitato a operare nell’ambito della federazione sportiva del paese di provenienza”; a tale accertamento della Federazione (ove positivo) segue poi la iscrizione del richiedente nella sezione speciale del registro federale; e, infine, a tale iscrizione fa seguito una semplice comunicazione al CONI “per l’iscrizione in apposita sezione del Registro nazionale”.

Dunque, nessuna disposizione prevede un controllo da parte del CONI sulla sussistenza dei requisiti per l’iscrizione del Registro Nazionale, successivo al controllo che deve essere compiuto dalla Federazione.

Osserva il Collegio di Garanzia che se pur è vero che l’art. 11 del DPCM cit. rinvia anche agli artt. 2 e 6 dello stesso DPCM, a ben vedere, lo stesso articolo 11, nel fare riferimento al menzionato art. 6 cit., rinvia soltanto al terzo comma di quell’articolo (ove si prevede che “L’iscrizione al Registro nazionale degli agenti sportivi abilita l’agente a operare nell’ambito dell’una o più federazioni presso il cui registro federale risulta iscritto”) e non anche al primo
comma (ove si prevede che possa chiedere l’iscrizione nel Registro Federale degli Agenti Sportivi “Il soggetto che ha validamente superato entrambe le prove previste dal presente decreto”).

In senso contrario non può valere neppure il richiamo al Regolamento CONI degli Agenti Sportivi, approvato con deliberazione del Consiglio Nazionale del 10 luglio 2018. Si tratta, infatti, di un Regolamento proveniente dallo stesso CONI, che non può porsi in contrasto né prevalere sulla disciplina ricavabile dal DPCM del 23 marzo 2018.

Peraltro, detto Regolamento CONI, nell’art. 10 che stabilisce le funzioni e i poteri della Commissione CONI degli Agenti Sportivi, non prevede un potere della Commissione CONI di sindacare gli accertamenti compiuti dalla Commissione Federale in ordine ai requisiti per l’iscrizione nel Registro Federale.

Di Alessandro Valerio De Silva Vitolo

Avv. Alessandro Valerio De Silva Vitolo

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