CORTE SPORTIVA NAZIONALE D’APPELLO  – DECISIONE N. 122/2019

In data 16 dicembre 2019, la II Sezione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale ha pronunciato la decisione nr. 122/2019 sul reclamo proposto dalla società ospitante per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico del 24 ottobre 2019, di cui al Comunicato Ufficiale nr. 50/DIV.
Nel dispositivo, si legge che la società reclamante “preliminarmente, eccepisce l’inutilizzabilità, ai fini probatori del rapporto del Commissario di campo, per un duplice ordine di motivi, uno dei quali per avere il funzionario di Lega esorbitato dalle sue prerogative, in quanto limitate, ex art. 68 N.O.I.F., all’andamento delle gare solo in relazione alla loro organizzazione, alle misure di ordine pubblico, al comportamento del pubblico e dei dirigenti delle due squadre”.
Al riguardo, la Corte Sportiva d’Appello ha chiarito che “trattasi di refertazione pienamente ammissibile ai sensi dell’ampia previsione di cui all’art. 61, 1° comma, C.G.S., secondo cui i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di Campo e i relativi supplementi fanno piena prova «circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare». Né alcun contrasto appare ravvisabile con l’altrettanto ampia elencazione (da ritenersi comunque non tassativa) delle funzioni attribuite a quest’ultimo dall’art. 68 N.O.I.F., fermo restando che un eventuale contrasto normativo vedrebbe prevalere la disposizione del C.G.S., anche perché sopravvenuta”.

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VALORE PROBATORIO DEL REFERTO E CENNI DI GIURISPRUDENZA
In merito al valore probatorio del referto, ribadito nel recente dispositivo di cui in premessa, vi sono state nel tempo diverse pronunce che protendono verso questo assunto; segnatamente:
− con decisione della Corte Sportiva d’Appello nr. 104 in data 12 maggio 2015, anche le relazioni degli altri Ufficiali di gara costituiscono prova fidefacente della condotta ivi descritta, con la conseguenza che il comportamento (dei tesserati e dei sostenitori e in genere ogni questione in esso descritta) deve essere valutato esclusivamente in base a quanto risultante da tale relazione;
− con decisione della Corte Sportiva d’Appello nr. 144 in data 7 giugno 2017, concernente il reclamo proposto da un’affiliata avverso la sanzione del giudice sportivo comminatale per la gravissima condotta dei raccattapalle , rilevando che l’episodio sia stato segnalato dal solo Commissario di campo senza riferimento alcuno sul referto arbitrale. La Corte, in osservazione dell’unico motivo di gravame proposto, ha precisato che l’episodio oggetto di sanzione attiene ad aspetti organizzativi della gara ed in tal contesto il Commissario di campo ha titolarità per segnalare al Giudice Sportivo tali incongruenze organizzative.
Con riferimento ai molteplici reclami prodotti in sede di giustizia sportiva, il giudice sportivo pertanto incorrerebbe in errore qualora ponesse a base della propria decisione il referto firmato dal Commissario di campo della Lega di appartenenza, in quanto lo stesso non rappresenterebbe un atto ufficiale di gara e a cui la normativa federale non attribuirebbe alcun valore probante.
Il rapporto del Commissario di campo va invece ad aggiungersi a quelli degli ufficiali di gara e tutti costituisco la base di esame da parte del giudice sportivo, come recentemente ribadito e disposto dall’art. 61 del Codice di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio (Mezzi di prova e formalità procedurali nei procedimenti relativi alle infrazioni connesse allo svolgimento delle gare).
Tralasciando gli ulteriori aspetti prettamente giuridici e civilistici già ampiamente trattati in altri interventi di pregiatissimi professionisti del settore, si conclude che anche gli atti di referto prodotti dal Commissario di campo hanno il fine di consentire:
− l’esercizio efficace e tempestivo dell’azione di controllo e di vigilanza demandata agli Organi federali;
− il regolare svolgimento della competizione sportiva, cui detta azione di controllo è funzionalmente e teleologicamente preordinata.

RUOLO DEL COMMISSARIO DI CAMPO E SICUREZZA DELL’EVENTO SPORTIVO
In relazione a quanto precede, il ruolo di Commissario di campo – previsto dall’art. 68 delle Norme Organizzative Interne della Federazione Italiana Giuoco Calcio, nonché dall’art. 63 dell’UEFA Organisational Regulations (edizione 2019) – è stato creato proprio per supportare la squadra di arbitri durante la direzione della gara che, per questa ragione condizionante, non può necessariamente osservare/ascoltare tutto ciò che riguarda il contesto, pubblico compreso.
L’incarico è da ritenersi ampiamente coinvolgente sotto molteplici aspetti, perché si tratta di gestire un evento complesso e di significativa portata, svolto in rappresentanza della propria Organizzazione federale sportiva quale figura di rilievo da cui si dipende in materia di sicurezza all’interno dello stadio ed intorno ad esso.
Nello specifico, il Delegato di Lega è responsabile di molteplici aspetti organizzativi legati alla sicurezza: egli assicura, innanzitutto, che il campo di giuoco si trovi nelle giuste condizioni per lo svolgimento dell’evento programmato e che ci sia un adeguato numero di addetti alla sicurezza stessa, ciascuno con specifici compiti organizzativi e funzionali alla gara.
E’ chiaramente un lavoro di squadra con le altre figure federali, ove presenti (collaboratori della Procura federale, ispettori investigativi antidoping), con i responsabili dell’ordine pubblico individuati tra le Forze dell’ordine ed i rappresentanti delle società sportive che disputeranno la gara, tramite briefing operativi finalizzati ad ottimizzare sotto il profilo organizzativo e tecnico-professionale la preparazione e lo svolgimento in sicurezza dell’evento sportivo, ovvero a rendere ottimali le condizioni prima/durante/dopo lo svolgimento della gara da parte della squadra arbitrale designata e dei tesserati legittimati ad essere schierati in campo.
Un’attenzione particolare riguarda, ad esempio, l’uso di materiale pirotecnico, allorquando se ne fotograferà la scena, si annoterà l’orario in cui è stato oggetto di lancio, la zona dello stadio di provenienza e la tifoseria che se ne è resa responsabile, oppure analoghe modalità per verificare che eventuali banner esposti e/o cori intonati dalle tifoserie non siano discriminatori.
Il delegato della partita supervisiona quindi l’organizzazione e la sicurezza della gara, ma non la componente sportiva. Dopo ogni incontro, l’arbitro e il Delegato di Lega redigono riservatamente il proprio rapporto in una duplice procedura distinta e separata, ma che ha lo stesso peso in sede di giustizia sportiva.
Oltre a contenere diversi adempimenti burocratici (giorno e luogo di disputa della gara e risultato), il Commissario riporta altresì la descrizione di comportamenti talora sfuggiti all’operato del direttore di gara nei confronti dei tesserati che si siano resi autori di violazioni di norme disciplinari, nonché la descrizione del comportamento del pubblico, di dirigenti o di episodi comunque censurabili: il referto del delegato rappresenta pertanto la fotografia di quanto avvenuto prima, durante e dopo l’evento agonistico.
L’esigenza di svolgere in sicurezza un evento sportivo è altrettanto avvertita nella sua accezione più ampia in ambito europeo, in occasione delle competizioni sportive calcistiche nazionali ed estere, per le quali sono state previste le seguenti figure:
− UEFA MATCH DELEGATE, corrispondente al Commissario di campo (altrimenti detto Delegato di Lega), figura regolata dall’ordinamento sportivo nazionale perché riferiscano sull’andamento delle gare in relazione alla loro organizzazione, alle misure di ordine pubblico, al comportamento del pubblico e dei dirigenti delle due squadre, ovvero in caso di necessità, i Commissari di campo debbono concorrere ad assistere gli ufficiali di gara ed intervenire presso i dirigenti delle società perché garantiscano in mantenimento dell’ordine pubblico;
− COLLABORATORI DELLA PROCURA FEDERALE, con il compito principale di garantire il corretto svolgimento di ogni gara di calcio professionistico, nel pieno rispetto delle vigenti norme del codice di giustizia sportiva, mediante controlli direttamente sul terreno di giuoco dove si disputa la gara, ovvero attività info-investigativa su possibili illeciti sportivi;
− ADDETTI ALLA SICUREZZA – STEWARD, figura introdotta nell’ordinamento giuridico italiano su impulso dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, seguendo un approccio metodologico, condiviso a livello internazionale, per il quale la responsabilità della sicurezza all’interno degli impianti è affidata all’organizzazione dell’evento; in relazione ai profili di rischio della gara ed alle condizioni strutturali dello stadio, può essere prevista l’implementazione del servizio di stewarding .
Al fianco di queste figure, CEPOL – EUROPEAN UNION AGENCY FOR LAW ENFORCEMENT TRAINING organizza periodicamente dei corsi denominati PAN-EUROPEAN FOOTBALL SECURITY, con l’obiettivo di migliorare e incrementare la sicurezza, armonizzando l’attività di polizia in occasione delle gare di calcio di dimensione internazionale in Europa; l’attività formativa è rivolta a personale dirigente e direttivo delle Forze di polizia e dell’intelligence, nonché operatori per la videosorveglianza di tutti i settori dell’impianto sportivo.

 

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