Premessa
Preliminarmente, per giungere al nuovo Regolamento CONI Agenti Sportivi, approvato con deliberazione della Giunta Nazionale n. 127 del 14 maggio 2020 e pubblicato mercoledì 27 maggio, bisogna comprenderne la ratio sottesa a questa nuova emanazione della regolamentazione di dettaglio che si può sintetizzare nei successivi 5 passaggi:
1) il 27 dicembre 2019 veniva pubblicato il Regolamento CONI degli Agenti Sportivi aggiornato con deliberazione n 1649 del Consiglio Nazionale del 29 ottobre 2019;
2) il Collegio di Garanzia dello Sport sedente presso il CONI si pronunciava su due vicende aventi quali soggetti interessati una persona fisica e una persona giuridica che avevano fatto richiesta d’iscrizione nella sezione degli agenti stabiliti;
3) con deliberazione presidenziale n. 05/05 del 15 gennaio 2020, il CONI disponeva la sospensione degli articoli che facevano riferimento:
a) all’entrata in vigore dell’executive summary CONI;
b) al termine di iscrizione entro e non oltre il 31 dicembre per quei soggetti che avevano conseguito l’abilitazione prima del 31 marzo 2015, ma non avevano proceduto all’iscrizione dal 13 giugno 2019 al 31 dicembre 2019 come testé specificato;
c) e…proprio alla nuova formulazione dell’articolo 2 comma e), per gli agenti stabiliti che fa riferimento esplicito alla necessità di acquisire il “titolo abilitativo”, disponendo che questo titolo abilitativo debba essere conseguito ‘con il superamento di esame di abilitazione avente contenuti equivalenti’;
4) a tale sospensione faceva seguito richiesta di precisazioni dal punto di vista interpretativo del DPCM del 2018, che hanno portato al Decreto del Ministro delle politiche giovanili e dello sport del 24 febbraio 2020 (pubblicato il 23 marzo 2020) nel quale sono state apportate modifiche e specificazioni con riferimento al precedente Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2018 in materia di agenti sportivi per la successiva emanazione delle disposizioni attuative da parte del CONI e delle Federazioni sportive nazionali aderenti al professionismo;
5) sulla scorta dei principi espressi nel testé menzionato D.M., si è arrivati alla nuova regolamentazione di dettaglio in commento, ovverosia il Regolamento Agenti Sportivi CONI al quale faranno seguito, da qui a breve, quelli delle singole Federazioni che prevedono il professionismo, primo fra tutti quello FIGC (che potrebbe essere emanato già la prossima settimana).

E veniamo, dunque, al nuovo Regolamento agenti sportivi, pubblicato lo scorso 27 maggio dal CONI sul proprio sito istituzionale.

Tra le novità più rilevanti introdotte dal nuovo Regolamento non può sin da subito non citarsi, a seguito delle puntualizzazioni apportate dal D.M. del 24 febbraio 2020 (pubblicato il 23 marzo 2020) e sulla scorta dei principi di matrice comunitaria in materia di professioni regolamentate, espressamente menzionati e applicati dal CONI, il più specifico inquadramento del c.d. agente stabilito con la previsione di misure compensative al quale il professionista sarà chiamato a sottoporsi in caso di mancato conseguimento del c.d. «titolo abilitativo unionale equipollente» e, dunque, di superamento di prove equipollenti a quelle previste in Italia per il riconoscimento del titolo professionale abilitante all’esercizio di un’attività professionale conseguito in uno Stato membro dell’Unione europea ovvero l’estensione della domiciliazione, prevista non più solo per gli Agenti di Paesi extra-UE, ma anche per quelli agenti che non abbiano affrontato prove abilitative (ma solo una registrazione) ovvero quella ancora più specifica di cui all’art. 23, comma 1 destinata a coloro i quali  siano, allo stato, già iscritti nella sezione stabiliti e posseggano i requisiti declinati all’art. 23 comma 3, che definirei “cronologici particolarmente impattanti”.

Entrando nel merito, all’art. 2, comma 1 si procede alle definizioni di:

a) «Registro nazionale degli agenti sportivi» o «Registro nazionale»;

b) «professione regolamentata»: quella il cui esercizio richiede il conseguimento di un diploma specifico, il superamento di esami particolari e/o l’iscrizione ad albi o registri professionali;

c) «ente pubblico titolare», quindi l’amministrazione pubblica, centrale, regionale e delle province autonome titolare, a norma di legge, della regolamentazione di servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze;

d) «misura compensativa»: ossia l’attività richiesta per il riconoscimento del titolo professionale abilitante all’esercizio di un’attività professionale conseguito in uno Stato membro dell’Unione europea, consistente, a scelta dell’interessato, in una prova attitudinale o in un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni;

e) «agente sportivo»;

f) «agente sportivo stabilito»,

g) «agente sportivo domiciliato» e pertanto: il soggetto abilitato a operare in Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia e nell’ambito della corrispondente federazione sportiva nazionale di tale Paese, che non abbia superato prove equipollenti a quelle previste in Italia, ai fini di quanto descritto al precedente art. 1, comma 2, ovvero il soggetto abilitato a operare in uno Stato non membro dell’Unione europea, ai fini di quanto descritto al precedente art. 1, comma 2;

h) «Registro federale»;

i) «titolo abilitativo nazionale»: il titolo, avente carattere permanente, conseguito in Italia con il superamento dell’esame di abilitazione;

j) «titolo abilitativo unionale equipollente»: e come tale s’intende, il titolo, avente carattere permanente, conseguito da un agente sportivo stabilito, con il superamento di prove equipollenti a quelle previste in Italia, che abilita a operare in altro Stato membro dell’Unione europea e nell’ambito della corrispondente federazione sportiva nazionale di tale Paese;

k) «titolo abilitativo di vecchio ordinamento» e dunque, riprendendo quanto contenuto all’art. 12 comma 1 del DM 24 febbraio 2020: il titolo, avente carattere permanente, conseguito da un agente sportivo secondo le disposizioni della Fédération Internationale de Football Association (FIFA) prima del 31 marzo 2015 ovvero avendo superato relativo esame di abilitazione, dalla Fédération Internationale de Basketball (FIBA) e dalla Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) prima del 31 dicembre 2017;

l) «titolo abilitativo con riconoscimento soggetto a misure compensative»: il titolo, avente carattere permanente, conseguito da un agente sportivo in assenza di prove equipollenti a quelle previste in Italia, che abilita a operare all’estero;

m) «Commissione CONI agenti sportivi»;

n) «Commissione federale agenti sportivi»: di conseguenza, l’organo collegiale istituito presso ciascuna federazione sportiva nazionale professionistica;

o) «esame di abilitazione nazionale»;

p) «prove equipollenti»: intendendosi l’esame di abilitazione svolto in Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia e nell’ambito della corrispondente federazione sportiva nazionale di tale Paese, inserito nella «tabella di equipollenza» deliberata dal CONI;

q) «tabella di equipollenza»: ovverosia la tabella deliberata dal CONI, previa consultazione con le federazioni sportive nazionali professionistiche, che attesta l’equipollenza tra esame di abilitazione nazionale e prove sostenute in Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia e nell’ambito della corrispondente federazione sportiva nazionale di tale Paese;

r) «disciplinare tecnico»: il documento deliberato dal CONI che definisce le specifiche tecnico-operative del funzionamento del processo telematico relativo alla tenuta e all’aggiornamento del Registro nazionale;

s) «contratto di mandato»: il contratto stipulato in forma scritta tra un agente sportivo, da una parte, e una società e/o un atleta, dall’altra, che rispetti i requisiti minimi previsti dal presente Regolamento;

t) «associazioni di categoria degli agenti sportivi maggiormente rappresentative a livello nazionale»;

u) «associazioni di atleti professionisti maggiormente rappresentative a livello nazionale»;

v) «Responsabile unico del procedimento» o «RUP»: il soggetto incaricato di vigilare sul regolare svolgimento di ogni procedimento amministrativo connesso al presente Regolamento.

Al comma 2, si precisa che le disposizioni che fanno riferimento agli agenti sportivi sono applicabili anche agli agenti sportivi stabiliti e agli agenti sportivi domiciliati, in quanto compatibili.

Previste le diverse categorie degli agenti sportivi (lett. e), agenti sportivi stabiliti (lett. f) ed agenti sportivi domiciliati (lett.g) che possono operare in Italia, successivamente all’art. 3, comma 1, sono riportate le diverse sezioni-articolazioni del Registro nazionale Agenti sportivi CONI dedicate.

Più in dettaglio, il Registro nazionale degli agenti sportivi si articola in sezioni ed elenchi:

a) sezione agenti sportivi – ovverosia coloro che hanno ottenuto un “titolo abilitativo nazionale”, avente carattere permanente, conseguito in Italia con il superamento dell’esame di abilitazione ovvero, il “titolo abilitativo di vecchio ordinamento”, avente carattere permanente, conseguito da un agente sportivo secondo le disposizioni della FIFA prima del 31 marzo 2015 ovvero avendo superato relativo esame abilitativo in virtù della corrispondenza già stabilita nel DM del 24 febbraio 2020 il cui contenuto è stato ribadito all’art. 11, comma 5 del Regolamento emanato dal CONI;

b) sezione agenti sportivi stabiliti (dei quali si è detto supra);

c) elenco degli agenti sportivi sospesi dall’esercizio professionale per qualsiasi causa, che deve essere indicata;

d) elenco degli agenti sportivi che hanno subito provvedimento disciplinare non più impugnabile, comportante la radiazione;

e) elenco delle società di cui almeno un socio sia agente sportivo, con l’indicazione di tutti i soci, anche se non agenti sportivi, le quali organizzano l’attività in conformità a quanto previsto dall’art. 19 del presente Regolamento;

f) elenco degli agenti sportivi domiciliati (dei quali si è accennato in precedenza);

g) elenco degli agenti sportivi che necessitano di misure compensative – per quelli agenti che non abbiano superato prove equipollenti la cui specificazione viene fornita all’art. 2, comma 1, lett. d) nel quale per misura compensativa si deve intendere: “l’attività richiesta per il riconoscimento del titolo professionale abilitante all’esercizio di un’attività professionale conseguito in uno Stato membro dell’Unione europea, consistente, a scelta dell’interessato, in una prova attitudinale o in un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni”;

h) elenco degli agenti sportivi presso i quali svolgere la misura compensativa del tirocinio – concetto, peraltro, già presente all’art. 13, comma 1 lett. j), che pone il tirocinio (in questo caso, semestrale) quale alternativa al corso di formazione ai fini dell’ammissione alla prova generale dell’esame di abilitazione nazionale –.

All’articolo 1, comma 2 si può riscontrare una rivisitazione dal punto di vista lessicale (e non solo) rispetto alla precedente formulazione delle materie riservate all’agente sportivo.
A una prima lettura, tornando a un inquadramento generale si riscontra un lavoro meticoloso espletato con dovizia per ciò che attiene alla regolamentazione specialistica di settore e un coinvolgimento maggiore della Federazione nella quale opera, fattivamente, l’agente sportivo.
Viene, infatti, previsto un doppio grado di giudizio (uno endofederale e uno esofederale alla Commissione CONI Agenti sportivi) con successiva facoltà di proporre ricorso ai sensi dell’art. 54 del CgS del CONI innanzi al Collegio di Garanzia sedente presso il CONI.

ISCRIZIONE: ai fini dell’iscrizione al Registro nazionale, per ciò che attiene ai requisiti necessari, se da un lato è stata estesa tale possibilità anche ai cittadini di Stati non membri dell’Unione europea con regolare permesso di soggiorno, sempre all’articolo 4 vengono poste delle limitazioni al comma 1, per i soggetti indicati alle lettere b), c), f), h), j).
Agli articoli 5, 6 e 7 vengono disciplinate le modalità, le procedure e le tempistiche rispettivamente di iscrizione, rinnovo e cancellazione dell’agente sportivo, così come ai successivi artt. 12 e seguenti le prove di accesso alla professione professione (in applicazione delle modifiche apportate nel DM del 24 febbraio 2020) e aggiornamento professionale.
Molto attesa la novità introdotta all’art. 16, comma 3 nel quale si prevede che “Il giudizio di idoneità alla prova generale dell’esame di abilitazione nazionale ha validità biennale ed è requisito per l’ammissione alla prova speciale dell’esame di abilitazione nazionale”.
Come anticipato, all’art. 2, comma 1 lettere q) e r), vengono definite rispettivamente:
– la tabella di equipollenza tra esame di abilitazione nazionale e prove sostenute in Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia e nell’ambito della corrispondente federazione sportiva nazionale di tale Paese;
– e il disciplinare tecnico che definisce le specifiche tecnico-operative del funzionamento del processo telematico relativo alla tenuta e all’aggiornamento del Registro nazionale.
Lo stesso Regolamento, al successivo 25, comma 4 prevede che tali previsioni/documenti devono essere adottati tramite deliberazione del Presidente del CONI.

Dal punto di vista disciplinare, giova specificare che, parallelamente alle previsioni contenute nel Regolamento in analisi (artt. 5, comma 9 e 17, comma 5 e all’art. 20 per ciò che riguarda il regime sanzionatorio) è stato altresì pubblicato il Regolamento disciplinare Agenti Sportivi, approvato sempre con deliberazione della Giunta Nazionale del 14 maggio 2020, la n. 128, che sostanzialmente contiene le disposizioni che regolano il procedimento disciplinare, in attuazione del Regolamento Agenti Sportivi ed in ossequio ai principi di Giustizia Sportiva del CONI.

Sono state apportate modificazioni, altresì, sia in termini di iscrizione ancorata all’anno solare (in particolare art. 5, comma 10, da leggersi in coordinato disposto con le successive norme finali di cui all’art. 25, comma 5) che dal punto di vista squisitamente operativo per ciò afferisce alle c.d. cointeressenze e conflitti di interesse rispetto alle precedenti disposizioni regolamentari con la conseguenza dell’annullabilità dei predetti, anziché la nullità come prevista dal vecchio Regolamento.
A ciò si aggiunga, inoltre, l’estensione delle categorie per le quali è prevista l’incompatibilità a esercitare la professione di agente (art. 18, comma 3).

Più specifica e dettagliata appare, anche in considerazione della recente pronuncia del Collegio di Garanzia sedente presso il CONI (https://www.dirittosportivo.com/2020/03/11/collegio-di-garanzia-dello-sport-presso-il-coni-prima-sezione-4-marzo-2020-decisione-n-15-2020-iscrizione-agenti-sportivi-in-forma-societaria/), la disciplina contemplata all’art. 19 relativa all’organizzazione in forma societaria dell’attività da parte dell’agente con particolare riferimento ai commi 3 e 4 dell’articolo in questione.

Detto del doppio grado di giudizio, all’articolo 20 che affronta il regime sanzionatorio corre l’obbligo segnalare una disciplina molto più rigida, a cui si aggiunge un inasprimento nel quantum di eventuali sanzioni pecuniarie irrogate, probabilmente sin troppo elevato se rapportato ai parametri della moltitudine di agenti iscritti. Tali sanzioni pecuniarie, stando a quanto disciplinato all’ultimo comma dell’articolo, dovranno essere versate al CONI.

È poi portata sino a 36 mesi la sospensione dal Registro per l’agente sportivo:

–  “che, contravvenendo ai doveri di correttezza e lealtà, entri in relazione con atleti legati da un rapporto contrattuale con un altro agente sportivo, al fine di indurli a risolvere anticipatamente il loro contratto o a violare gli obblighi in esso previsti”;

come pure in caso di acquisizione di rapporti di clientela con modalità contrarie a correttezza e decoro, o nel caso offra o corrisponda a colleghi o a terzi provvigioni o altri compensi o omaggi quale corrispettivo per la presentazione di un atleta o di una società sportiva o per l’ottenimento di mandati. In questa seconda fattispecie la violazione di tali doveri comporta l’applicazione la sanzione disciplinare della sospensione da sei a trentasei mesi, ovvero della radiazione dal Registro nei casi giudicati più gravi.

Al riguardo, si ha cura di aggiungere che le sanzioni disciplinari irrogate agli agenti sportivi, diverse dalla censura, saranno pubblicate nel Registro nazionale.

In tema di redazione dei contratti degli agenti sportivi, se da un alto sparisce il riferimento espresso alla nullità menzionato nel precedente regolamento, possono riscontrarsi maggiori indicazioni circa i doveri ai quali sarà chiamato a conformare il proprio operato l’agente. A tali prescrizioni più puntuali farà seguito la delega per ciascuna federazione sportiva nazionale di istituire un registro dei contratti di mandato, assicurandone la custodia e stabilendo adeguate e tempestive forme di pubblicità.

Riprendendo le disposizioni contenute all’art. 7 del Decreto del Ministro delle politiche giovanili e dello sport che sanciscono la nullità del contratto di mandatoin luogo di nullità del contratto di prestazione sportiva professionistica (conclusione, rinnovo, risoluzione), del contratto di trasferimento o del tesseramento presso una Federazione sportiva professionistica -, viene fatta esplicita menzione al concetto già espresso all’art. 7 del precedente DPCM che, in esordio, recita: “Fatte salve le competenze professionali riconosciute per legge” (e, in tal senso, invito alla lettura delle FAQ/3, 21, 22 per comprendere i limiti dettati dal CONI all’esercizio di tali facoltà d’intervento ancorché dovranno comunque essere confermate o attualizzate in ragione del D.M. e del Regolamento in questione) al quale si ha cura di aggiungere la previsione contemplata all’articolo 348 del codice penale (e qui ci si riferisce all’esercizio abusivo di una professione regolamentata ex lege che prevede il superamento di una prova speciale abilitativa).

Per ciò che attiene al deposito del mandato si precisa che il contratto di mandato deve essere redatto in lingua italiana o nella lingua di uno dei Paesi dell’Unione Europea, ma rispetto alla precedente versione del Regolamento si puntualizza che, in questo secondo caso, deve essere depositata una traduzione giurata.

Tale deposito dovrà avvenire a pena di inefficacia entro venti giorni dalla data di stipula utilizzando i modelli tipo predisposti dalla stessa federazione sportiva nazionale professionistica (magari integrandoli, aggiungerei, per una maggior tutela), tenendo conto dei requisiti minimi stabiliti dal Regolamento CONI. Viene poi precisato che il contratto di mandato ha efficacia dalla data di deposito presso la federazione sportiva nazionale professionistica rispetto a quanto disposto nella precedente versione.

Dopo il revirement sancito nello scorso regolamento, torna a essere l’agente sportivo l’unico soggetto sul quale grava l’obbligo del deposito del contratto di mandato sottoscritto mentre sparisce il riferimento all’executive summary CONI da allegare (o per meglio dire, che doveva accompagnare) al mandato.

La disciplina contemplata all’articolo 21 è estesa anche agli agenti indicati dal nuovo comma 10 del medesimo articolo che saranno chiamati a eleggere domicilio, pena la nullità del contratto di mandato, per la durata di un anno da tale elezione, presso un agente sportivo italiano o stabilito, che è tenuto ad operare secondo le istruzioni del domiciliante.

Con riferimento alla domiciliazione più specifica (citata già in esordio) di cui all’art. 23, comma 1 e destinata a coloro i quali siano, allo stato, già iscritti nella sezione stabiliti ma privi di titolo abilitativo equipollente si dispone al comma 3 quanto segue: “La domiciliazione, alla quale può fare ricorso esclusivamente il domiciliante che sia residente da prima del 1° gennaio 2018 o da almeno 5 anni nel Paese presso il cui elenco federale è registrato, deve essere effettuata, per ogni singola operazione, presso un agente in possesso di titolo abilitativo a carattere permanente e regolarmente iscritto al Registro nazionale.

Essa determina:

a) l’obbligo delle parti di depositare l’accordo di collaborazione professionale alla Commissione CONI agenti sportivi;

b) l’obbligo del domiciliante di pagare i corrispettivi dovuti al domiciliatario, a sua volta tenuto al versamento dei relativi oneri al fisco italiano e della remunerazione al domiciliante secondo i termini e le modalità riportate nell’accordo di collaborazione professionale;

c) la responsabilità anche del domiciliatario per violazioni o irregolarità compiute dal domiciliante;

d) l’obbligo per il domiciliante di superare la specifica attività formativa, anche in e-learning, stabilita dalla Commissione CONI agenti sportivi, al fine di assicurare nell’esercizio della professione il principio di competenza a vantaggio dell’interesse pubblico alla corretta prestazione professionale”.

Si rende necessario menzionare (dopo aver già dato atto della definizione presente all’art. 1, comma 1, lett. v) del Regolamento in analisi) l’introduzione della figura del Responsabile Unico del Procedimento (RUP), che: “dovrà essere nominato dal CONI allo scopo di garantire e vigilare sul regolare svolgimento dei procedimenti amministrativi di cui al Regolamento” attraverso le previsioni enucleate all’art. 24.

I costi
Come preannunciato, i termini di iscrizione sono adesso ancorati all’anno solare come indicato all’art. 5, comma 10, da leggersi in coordinazione con l’art. 25, comma 5, secondo cui le iscrizioni al Registro nazionale, effettuate nel corso del 2019 ovvero sino all’entrata in vigore del presente Regolamento, hanno validità fino al 31 dicembre 2020, a condizione che siano versati diritti di segreteria pari a 250,00 euro e sia estesa altresì, ove necessario, la durata della polizza assicurativa.

Entrata in vigore

Il Regolamento agenti sportivi varato dal CONI entra in vigore con deliberazione della Giunta Nazionale del CONI del 14 maggio 2020.

Riflessioni
In conclusione, senza voler dare un vero e proprio giudizio giacché non rientra nella sfera di competenza del sottoscritto, ancorché il Regolamento presenti in taluni passaggi aspetti migliorabili dal punto di vista squisitamente operativo (per non produrre problematiche o difficoltà di concreta attuazione), posso comunque asserire che bisogna, complessivamente, apprezzare lo sforzo profuso in fase di stesura della regolamentazione di dettaglio da parte del CONI, giacché si tratta di un Regolamento all’avanguardia a livello europeo in termini qualitativi e aggiungerei:

  • coerente, con l’inquadramento dell’agente sportivo nell’alveo delle professioni regolamentate ex lege come contemplato nella fonte di rango primario che, nell’interesse pubblico e di assistenza degli sportivi professionisti (contraenti del rapporto sinallagmatico) ne tipizza, altresì, le attività al testé menzionato riservate;
  • e circostanziato, in quanto disciplina l’agente sportivo, prevedendo varie sotto-categorie e sezioni dedicate a seconda della fattispecie concreta nella quale collocare l’agente, anche al fine di scongiurare perplessità e problematiche foriere di potenziali controversie.

E adesso?
Pubblicato il Regolamento CONI lo scorso 27 maggio, farà seguito da qui a stretto giro l’emanazione dei regolamenti da parte delle singole Federazioni professionistiche (e non, in caso di delibera della Giunta Nazionale CONI) che possono, a mio sommesso avviso, fornire ulteriori preziosi contributi vista la conoscenza specifica del perimetro nel quale gli agenti andranno poi concretamente a operare, con particolare riferimento alla FIGC, stante la pluriennale esperienza in termini di regolamentazione di dettaglio in materia.

Per quanto attiene all’emanazione del Regolamento agenti sportivi operanti in ambito Figc, esso potrebbe essere pubblicato già la prossima settimana.

In caso di eventuali dubbi interpretativi relativi a taluni passaggi del Regolamento oggetto di approfondimento, ritengo ragionevole supporre che ci si avvarrà nuovamente dell’ausilio delle risposte chiarificatrici, ovverosia le c.d. FAQ, già presenti e utilizzate sul sito del CONI.

Avv. Antonio d’Atri

Di seguito è possibile consultare il testo integrale del Regolamento Agenti Sportivi: https://www.coni.it/images/Professioni_Sportive/REGOLAMENTO_AGENTI_SPORTIVI.pdf

nonché il Regolamento disciplinare agenti sportivi correlato, a sua volta approvato con deliberazione della Giunta Nazionale n. 128 del 14 maggio 2020: https://www.coni.it/images/Professioni_Sportive/REGOLAMENTO_DISCIPLINARE_AGENTI_SPORTIVI.pdf

Fonte: CONI

Come citare l’articolo:
Avv. Antonio d’Atri, Il nuovo Regolamento agenti sportivi CONI. Dirittosportivo.com ISSN: 2723-9268.

Per qualsiasi approfondimento, contatta l’autore: agentesportivo.legalconsulting@gmail.com

Di Antonio d'Atri

Avv. Antonio d’Atri – agentesportivo.legalconsulting@gmail.comAvv. di diritto sportivo e Agente Sportivo regolarmente iscritto presso CONI e FIGC.Laureatosi in Giurisprudenza presso la LUMSA nel 2005 con una tesi in diritto sportivo dal titolo “Le società sportive nel diritto comunitario”, si occupa inizialmente dell’affiliazione delle società sportive dilettantistiche presso la FITET svolgendo, al contempo, un corso di alta specializzazione sull’internazionalizzazione delle imprese e uno sul diritto dello sport, con particolare riferimento a quelle sportive calcistiche.Successivamente, ottiene la “licenza-il titolo abilitativo” di Agente Fifa autorizzato FIGC superando il relativo esame e consegue, altresì, il titolo di avvocato specializzandosi anche nel diritto sportivo sia in ambito giudiziale che stragiudiziale.Relatore a diversi convegni e incontri di diritto sportivo trattando, in particolare, l’evoluzione della normativa in materia di agenti sportivi, i trasferimenti di calciatori professionisti nonché l’assistenza legale e le tutele sia contrattuali che sindacali previste dalla normativa statuale e specialistica di settore.Consegue Master in regolazione dell’attività e dei mercati finanziari presso LUISS (Libera Università Internazionale degli Studi Sociali “Guido Carli).Avvocato fiduciario della IAFA (Italian Association of Football Agents).

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