La fattispecie oggetto di delibazione da parte del Collegio di Garanzia con la decisione in commento si pone nel solco dei più recenti arresti dello stesso Collegio di cui alle decisioni nn. 86/2019 (qui l’approfondimento) e 93/2019 (qui l’approfondimento), ed attiene all’interpretazione dell’art. 96 delle NOIF, sul c.d. “Premio di preparazione”.

Detto articolo, oggetto di modifica, con delibera del Consiglio Federale della FIGC del 30 maggio 2019, entrata in vigore il 1° luglio 2019 (C.U. n. 152/A), prevedeva, al tempo dei fatti in causa, al comma 1, che:

«Le società che richiedono per la prima volta il tesseramento come “giovane di serie”, “giovane dilettante” o “non professionista” di calciatori/calciatrici che nella precedente stagione sportiva siano stati tesserati come “giovani”, con vincolo annuale, sono tenute a versare alla o alle società per le quali il calciatore/calciatrice è stato precedentemente tesserato un “premio di preparazione” sulla base di un parametro – raddoppiato in caso di tesseramento per società delle Leghe professionistiche – aggiornato al termine di ogni stagione sportiva in base agli indici ISTAT per il costo della vita, salvo diverse determinazioni del Consiglio Federale e per i coefficienti di seguito indicati» (differenti a seconda del campionato di riferimento e della tipologia di atleta interessato, ovvero se trattasi di calciatore dilettante, professionista, calciatrice o calciatore di calcio a 5).

Al comma 2, si stabiliva poi che, «Agli effetti del “premio di preparazione” vengono prese in considerazione le ultime due Società titolari del vincolo annuale nell’arco degli ultimi tre anni. Nel caso di unica società titolare del vincolo, alla stessa compete il premio per intero».

L’intervenuta modifica, sopra citata, è stata nel segno, da un lato, del restringimento dell’ambito di applicazione della normativa de qua alla sola platea delle società della L.N.D. e di Lega PRO, e, dall’altro, dell’ampliamento dei soggetti beneficiari all’interno di dette leghe. Si è previsto, infatti, che il premio di preparazione sia dovuto nelle ipotesi in cui il tesseramento pluriennale segua ad un tesseramento come giovane con vincolo annuale soltanto presso società della L.N.D. o della Lega PRO, mentre vengono prese in considerazione non più «le ultime due Società titolari del vincolo annuale nell’arco degli ultimi tre anni», bensì «le ultime tre Società (…) titolari del vincolo annuale nell’arco degli ultimi cinque anni». Con riguardo a queste ultime, in particolare, si specifica che il diritto al premio di preparazione sorga «nel caso di primo tesseramento quale “giovane di serie” da parte di società delle leghe professionistiche di propri calciatori che nella/e precedente/i stagione/i sportiva/e siano stati tesserati con vincolo annuale».

Con tale disposizione, inserita ex novo nel testo dell’art. 96, comma 1, come da ultimo modificato, si individua quindi proprio la fattispecie, oggetto del giudizio in analisi, salvo lo specifico riferimento al settore di Lega PRO, nella quale il tesseramento con vincolo pluriennale segue al tesseramento con vincolo annuale da parte della medesima società.

Al riguardo, si noti come il come il legislatore federale non abbia previsto per tale specifica ipotesi una disciplina in ordine al computo del premio di preparazione difforme rispetto a quella generalmente prevista per tutte le altre ipotesi.

Anche nel caso in esame, come nei precedenti citati, il Collegio ha ritenuto condivisibile l’impostazione dei giudici federali, secondo cui, «ove la società tenuta al pagamento del premio sia stata anche titolare del tesseramento annuale del calciatore nella stagione o nelle stagioni sportive immediatamente precedenti, tali tesseramenti non rilevano ai fini dell’individuazione delle società aventi diritto al premio di preparazione».

Ha osservato il Collegio, infatti, che nessuna disposizione contenuta nell’art. 96, né in altro articolo delle NOIF, affermi quanto sostenuto dal Tribunale Federale, né che ciò potesse ricavarsi dall’interpretazione della disciplina de qua sulla base della ratio sottesa alla stessa.

Com’è pacificamente ammesso, la disciplina sul “Premio di preparazione” assolve alla finalità, a carattere solidaristico, di incentivare la formazione dei giovani calciatori in linea con l’obiettivo della diffusione e dello sviluppo della pratica sportiva del calcio in età giovanile. La ‘solidarietà’, che connota l’istituto in parola, va riguardata non già sotto il profilo esclusivamente economico, in riferimento, dunque, all’interesse specifico della singola società cui spetta il versamento di una somma di denaro a titolo di premio di preparazione, bensì, prima di tutto, va intesa quale solidarietà sportiva, volta a realizzare l’interesse generale del sistema calcistico a che i giovani
calciatori vengano formati e, quindi, parallelamente, le società sportive investano mezzi e capitali per la loro formazione, senza di contro essere garantite dal vincolo sportivo oltre la stagione nella quale tale formazione si svolge.

Con specifico riferimento alla decisione oggetto di gravame nel caso in commento, il Collegio ha ritenuto parimenti non condivisibile il relativo excursus argomentativo fondato sull’assunto che, nella fattispecie, la società ricorrente, «usufruendo del precedente tesseramento annuale del giovane calciatore (e della formazione direttamente impartitagli), quasi naturalmente e senza soluzione di continuità», si fosse assicurata il vincolo pluriennale.

Secondo la prospettazione del Collegio, detto ragionamento non tiene conto del fatto che il vincolo annuale non dà alcuna garanzia alla società sportiva presso la quale un giovane atleta è tesserato, che al termine della stagione sportiva lo stesso procederà al rinnovo del tesseramento e non decida, invece, di tesserarsi presso un’altra società.

Fintantoché, infatti, l’atleta non abbia raggiunto l’età in cui necessariamente al tesseramento consegue il vincolo sportivo (che propriamente è il vincolo pluriennale sino al venticinquesimo anno d’età), non v’è alcuna ‘assicurazione’ in favore della società che ha formato il giovane calciatore di ‘usufruire’ di tale formazione.

Pertanto, l’interpretazione dell’art. 96 delle NOIF non consente di ritenere, in assenza di una specifica previsione in tal senso, che della formazione impartita da una società sportiva ad un giovane calciatore non debba tenersi conto, là
dove lo stesso calciatore, nella successiva stagione sportiva, acconsenta al tesseramento, con vincolo pluriennale, con la stessa società.

Il fatto che il legislatore federale, in sede di riforma dell’art. 96, non abbia statuito nel senso prospettato dalla “costante giurisprudenza” richiamata dal Tribunale Federale nella decisione impugnata avvalora quanto sopra detto, in specie ove si aggiunga che, come sopra visto, l’art. 96, nel nuovo testo, prevede espressamente l’ipotesi del tesseramento con vincolo annuale e, nella successiva stagione sportiva, con vincolo pluriennale presso una stessa società, senza prevedere alcuna deroga alla generale disciplina.

[Leggi la decisione integrale]

Di Alessandro Valerio De Silva Vitolo

Avv. Alessandro Valerio De Silva Vitolo

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