DECRETO PRES. FRATTINI 11 marzo 2020 – COVID-19.doc
Ciascun procedimento è deciso in camera di consiglio a porte chiuse, sulla base degli atti depositati dalle parti e degli elementi acquisiti ai sensi degli articoli 59 e 60 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, salvo motivata istanza di discussione orale – sulla quale decide il Presidente del Collegio giudicante, da valutare in relazione a motivi assolutamente eccezionali tali da rendere non sufficiente l’esame degli atti e degli elementi acquisiti – attraverso l’utilizzo di mezzi telematici o a mezzo Skype.
Le adunanze in camera di consiglio tra i componenti del collegio possono essere tenute in teleconferenza, anche solo telefonica, a condizione che a tutti i componenti del singolo collegio sia consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale. In tale ipotesi la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, assistito da un segretario.

Di Alessandro Valerio De Silva Vitolo

Avv. Alessandro Valerio De Silva Vitolo

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