1. Premessa

L’emergenza di portata globale derivante dall’epidemia di Coronavirus sta coinvolgendo in modo molto rilevante tutti i settori della società, incluso il mondo dello sport.

Ci si può chiedere se e in che misura questa emergenza possa impattare su impegni contrattuali o comunque vincolanti assunti in ambito sportivo, specie internazionale: si pensi ad esempio al versamento del corrispettivo nell’ambito di accordi per il trasferimento di giocatori, ai vincoli derivanti da settlement agreement stipulati con la UEFA, ad impegni assunti in rapporti di sponsorship, etc.

Tradizionalmente, a fronte di situazioni quali ad esempio incendi, terremoti, guerre, atti terroristici, epidemie, provvedimenti della pubblica autorità, che impattano sulla possibilità di una parte di poter onorare i propri impegni contrattuali, si invoca sul piano internazionale la figura della c.d. force majeure. 

L’istituto è conosciuto anche dalla giurisprudenza del Tribunal Arbitral Du Sport (“TAS”) che – è noto –  avere competenza per controversie connected with sport, incluse controversie di natura economica.

Il TAS nel corso degli anni ha delineato presupposti e limiti di applicazione di questo istituto rispetto alle materie di sua competenza.

Di seguito saranno allora affrontati alcuni dei più recenti precedenti del TAS in modo da chiarire l’operatività dell’istituto e offrire spunti di riflessione sulla possibilità di invocare l’emergenza Coronavirus come force majeure rispetto a rapporti che, in caso di contenzioso, rientrerebbero nella competenza del TAS.

2. La giurisprudenza del TAS sulla force majeure

Il TAS definisce la force majeure come l’ipotesi in cui “under some extraordinary and limited circumstances, a party who does not fulfil a contractual obligation could be excused for his breach in case he proves that such breach is due to the concurrence of an event or an impediment that is not only beyond his control (and that he cannot avoid to overcome) but also that could not have been reasonably expected or taken into account when he assumed the relevant obligation that has been breached” (TAS 2015/A/3909), con la precisazione che “[t]he conditions for the occurrence of force majeure are to be narrowly interpreted, since force majeure introduces an exception to the binding force of an obligation” (TAS 2006/A/1110).

La force majeure doctrine  del TAS può quindi sintetizzarsi in questo modo:

  • l’ambito di applicazione riguarda unicamente circostanze “straordinarie e limitate”;
  • l’onere della prova grava sulla parte che non ha adempiuto l’obbligo;
  • deve verificarsi un evento/impedimento che “è oltre il controllo” della parte tenuta ad eseguire la prestazione e che la parte non può “superare”;
  • questo evento/impedimento deve essere di natura “oggettiva” piuttosto che “soggettiva”;
  • l’evento/impedimento non poteva essere “ragionevolmente” previsto o preso in considerazione quando la parte ha assunto l’obbligo poi non eseguito;
  • la valutazione circa il verificarsi della force majeure deve essere effettuata “in modo restrittivo” posto che la force majeure deroga al principio dell’ “efficacia vincolante di un obbligo”.

Su questa base, è evidente come il TAS raramente ritenga sussistente la force majeure, il che trova conferma in alcune delle più recenti pronunce in materia, tutte contrarie all’applicazione di questo istituto nei casi di volta in volta affrontati. 

In via esemplificativa vengono di seguito sintetizzate alcune delle più recenti decisioni TAS dando evidenza degli argomenti per cui la force majeure era stata invocata e delle relative valutazioni effettuate sul punto dal TAS:

    1. TAS 2018/A/5779 [Zamalek Sporting Club v. Fédération Internationale de Football Association (FIFA)]. 

Un club calcistico egiziano invoca la force majeure per giustificare il mancato pagamento di alcuni importi dovuti ad un ex tesserato. In particolare, il club afferma che le Autorità egiziane, inclusa la Banca Centrale, avevano introdotto una serie di restrizioni e procedure interne particolarmente complesse per effettuare pagamenti internazionali in valuta estera, posto che nel caso di specie il pagamento doveva essere effettuato all’estero e con valuta diversa dalla lira egiziana. La crisi economica dell’Egitto si era inoltre tradotta nel crollo di più del 100% del valore della lira egiziana, così determinando difficoltà finanziarie per il club il cui conto bancario era anche stato oggetto di sequestro per effetto di una decisione di un Tribunale locale.

Il TAS esclude la force majeure osservando che le restrizioni nazionali per effettuare pagamenti con valuta estera non erano assolute, ben potendo il club ottenere le autorizzazioni per trasferire il denaro dovuto all’ex tesserato; questa circostanza trovava evidenza nel fatto che, nel periodo di applicazione di tali restrizioni, il club aveva comunque effettuato pagamenti internazionali in valuta estera e aveva inoltre concluso operazioni internazionali per il trasferimento di giocatori. Il TAS inoltre richiama propri precedenti che escludono che le difficoltà finanziarie in cui versa un club non sono ragioni sufficienti per invocare la force majeure. L’esistenza di restrizioni e procedure articolate per effettuare pagamenti in valuta estera non integrano in definitiva un “undue burden that ultimately made it impossible or extremely difficult for the Appellant [i.e. il club egiziano] to make payments abroad”.

    1. TAS 2017/A/5496 [FK Olimpik Sarajevo v. Fédération Internationale de Football Association (FIFA), Football Association of Bosnia and Herzegovina, NK Sesvete and Croatian Football Federation]. 

Un club calcistico bosniaco giustifica il mancato pagamento, nell’ambito di un accordo transattivo, della somma dovuta ad un altro club sulla base di una situazione di difficoltà finanziaria, collegata alla retrocessione nella seconda divisione del campionato nazionale. La retrocessione in particolare aveva determinato – secondo il club – la perdita di molti sponsor e di altri benefici economici, risolvendosi quindi in un caso di force majeure.

Il TAS rigetta la tesi del club bosniaco rilevando come non fosse stata fornita effettiva dimostrazione che l’inadempimento fosse stato causato “for reasons beyond the sphere of its responsibility [i.e. del club]”, fermo comunque restando che situazioni di difficoltà finanziaria e la retrocessione in una divisione inferiore non possono mai essere considerate ipotesi di force majeure in linea alla giurisprudenza consolidata del TAS.

    1. TAS 2016/A/4692 [Kardemir Karabükspor Kulübü Dernegi v. Union des Associations Européennes de Football (UEFA)]. 

Un club calcistico turco invoca la force majeure per giustificare il mancato rispetto del settlement agreement stipulato con il UEFA Club Financial Control Body. Nello specifico, il club afferma che il settlement agreement era stato stipulato quando il club militava nella prima divisione turca e quando le proiezioni sulle entrate considerate nelle negoziazioni per il settlement agreement erano basate su entrate la cui stima d’incasso presupponeva che il club rimanesse in prima divisione. Posto che il club aveva subito la retrocessione in una divisione inferiore, le entrate si erano ridotte significativamente rispetto a quanto stimato. Inoltre, la forma “associativa” del club rendeva difficile attrarre contributi economici, talché il club aveva pianificato la trasformazione in ente societario per facilitare il reperimento di risorse finanziarie.

Il TAS esclude anche in questo caso la sussistenza della force majeure, in linea ai principi e ai precedenti richiamati anche nelle decisioni che precedono.

    1. TAS 2015/A/3909 [Club Atlético Mineiro v. FC Dynamo Kyiv]. 

Un club calcistico brasiliano invoca la force majeure in relazione al parziale inadempimento del corrispettivo per il trasferimento di un giocatore. In particolare, evidenzia rilevanti difficoltà finanziarie derivanti da richieste di pagamento effettuate dal Brazilian Treasury Department in relazione a risalenti debiti fiscali. Secondo il club brasiliano, le iniziative del Brazilian Treasury Department avevano determinato il blocco dei conti correnti, l’incasso di crediti e più in generale impedito di effettuare transazioni finanziarie, il tutto tenendo conto che i debiti fiscali risalivano ad atti di mala gestio dei precedenti organi amministrativi del club. Su questa base viene invocata la force majeure sub specie del c.d. factum principis.

Il TAS esclude l’applicabilità della force majeure sul rilievo preliminare che non era stato dimostrato come il blocco dei conti correnti fosse “illegal”, laddove invece la situazione di tensione finanziaria del club era ascrivibile a una “its own conduct and voluntary behaviour” che “cannot justify the breach of … obligations …”. Anche il richiamo al principio del c.d. factum principis viene ritenuto infondato posto che il blocco dei conti non era conseguenza di una  general measure adopted by the State or the Brazilian authorities addressed to a general group of people or entities with an impact on an existing contract”, ma effetto di iniziative autonome dell’ente brasiliano nei confronti del club, peraltro validate da autorità giurisdizionali locali.

3. Note conclusive

Rispetto all’attuale situazione derivante dall’epidemia di Coronavirus, è evidente che la possibilità di invocare tale situazione come force majeure costituisca una valutazione complessa, che viene a dipendere da una pluralità di fattori (quali ad es. il tipo di obbligo o prestazione non eseguiti, la presenza di eventuali clausole contrattuali ad hoc che disciplinano l’impossibilità dell’adempimento) che si incrociano con altri fattori ad oggi non prevedibili, quali la diffusione e il costante evolversi del contagio e i conseguenti interventi delle Autorità (siano esse del mondo sportivo e/o della società civile).

Rispetto a quanto si è visto al par. 2 che precede in relazione ai principi pacificamente riconosciuti dal TAS, l’onere di dimostrare che l’emergenza Coronavirus ha impedito l’esecuzione della prestazione grava integralmente sulla parte che invoca la force majeure. 

La prova che dia evidenza di situazioni di temporanee difficoltà finanziarie per effetto del Coronavirus e dei conseguenti provvedimenti delle Autorità (si pensi alla riduzione di introiti per effetto dello svolgimento delle competizioni “a porte chiuse”) potrebbe non essere sufficiente a giustificare l’inadempimento (ad es. il mancato pagamento del corrispettivo di un trasferimento internazionale) laddove si aderisca una nozione di force majeure particolarmente restrittiva (come afferma in linea di principio il TAS), intesa come forza maggiore assoluta ed oggettiva (peraltro in linea all’impostazione prevalente nel nostro ordinamento). Per contro, uno scenario in cui ci fosse, per effetto dell’epidemia di Coronavirus, il “blocco” totale delle competizioni sportive a cui partecipa per l’anno in corso il soggetto obbligato alla prestazione (prestazione che ad esempio consiste nel rispetto degli impegni assunti nell’ambito di un settlement agreement con la UEFA) potrebbe consentire di applicare la force majeure: tale situazione si tradurrebbe infatti in un evento straordinario, in nessun modo prevedibile e fuori dalla sfera di controllo del soggetto obbligato a condizione, ovviamente, che il blocco delle competizioni abbia determinato una drastica riduzione delle entrate a favore del soggetto obbligato, entrate sulla cui base era stato negoziato e raggiunto l’accordo con la UEFA.

Un approccio prudenziale suggerisce, nell’ottica di prevenire contenziosi dagli esiti incerti, di valutare quindi l’adozione di un atteggiamento di dialogo e collaborazione con le proprie “controparti” contrattuali, funzionali ad individuare soluzioni condivise per gestire la situazione di difficoltà che sta determinando l’epidemia di Coronavirus.

Come citare l’articolo

Y. Fera, La force majeure nella giurisprudenza del TAS. Spunti di riflessione sull’emergenza Coronavirus, Dirittosportivo.com ISSN: 2723-9268, 1/2020.

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Di Yari Fera

Avv. Yari Fera – y.fera@rucellaieraffaelli.itSenior, Rucellai&Raffaelli.Nato a Treviglio il 14.3.1989. Laureato cum laude all’Università Cattolica del Sacro Cuore con una tesi in diritto processuale civile dal titolo “Il ricorso in cassazione per difetto di motivazione”. Ha frequentato il corso di perfezionamento di diritto sportivo e giustizia sportiva dell’Università degli Studi di Milano.Attivo nelle aree del diritto dello sport, dei contratti commerciali e finanziari, del contenzioso e arbitrato commerciale.

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