La professione di agente sportivo è oggi regolata da un sistema particolarmente rigoroso, nel quale il rispetto degli adempimenti formali rappresenta un requisito essenziale tanto quanto il possesso delle competenze professionali. Lo dimostra una recente decisione della Commissione Federale Agenti Sportivi della FIGC, che ha inflitto una sanzione pecuniaria di 500 euro all’agente  per aver sottoscritto un contratto di mandato quando la sua iscrizione al Registro Nazionale degli Agenti Sportivi del CONI non era ancora stata perfezionata.

La vicenda, pur riguardando un’irregolarità durata soltanto pochi giorni, offre indicazioni estremamente utili per tutti gli agenti sportivi e per i professionisti che li assistono nelle procedure amministrative. La decisione, infatti, chiarisce quali siano i doveri di diligenza dell’agente e conferma un principio destinato a incidere sulla prassi quotidiana: l’agente non può limitarsi ad affidare gli adempimenti burocratici a un consulente, ma deve verificare personalmente che la propria posizione sia pienamente regolare prima di iniziare a svolgere l’attività professionale.

La vicenda

Il procedimento disciplinare nasce dalla sottoscrizione, il 22 gennaio 2026, di un contratto di rappresentanza tra l’agente  e il calciatore . Il giorno successivo il mandato veniva regolarmente depositato presso la Segreteria della Commissione Federale Agenti Sportivi della FIGC.

Durante i controlli amministrativi, tuttavia, emergeva un elemento decisivo: al momento della firma del contratto l’agente risultava correttamente iscritto al Registro Federale FIGC, ma non ancora al Registro Nazionale degli Agenti Sportivi del CONI, iscrizione indispensabile per poter esercitare legittimamente la professione.

Da qui l’apertura del procedimento disciplinare.

La difesa: “Un errore del professionista incaricato”

Nel corso del procedimento l’agente ha spiegato di aver già provveduto ad avviare tutte le pratiche necessarie per il rinnovo dell’iscrizione, affidandosi a un professionista incaricato di seguire l’intero iter amministrativo.

Secondo la difesa, l’iscrizione al Registro CONI non si era perfezionata esclusivamente a causa di un errore tecnico commesso dal consulente, circostanza della quale l’agente era venuto a conoscenza soltanto il giorno successivo alla firma del mandato.

La difesa ha inoltre evidenziato come l’irregolarità fosse rimasta circoscritta a un periodo estremamente limitato, senza arrecare alcun danno al calciatore assistito e senza che vi fosse alcuna intenzione di esercitare abusivamente la professione.

La Commissione ha affermato che la buona fede non elimina la responsabilità

La Commissione Federale ha riconosciuto che il comportamento dell’agente non fosse animato da alcuna volontà elusiva e che l’errore fosse effettivamente riconducibile anche al professionista incaricato della pratica.

Tuttavia, questo elemento non è stato ritenuto sufficiente per escludere la responsabilità disciplinare.

Secondo la Commissione, infatti, l’agente sportivo conserva sempre un autonomo dovere di vigilanza sulla propria posizione amministrativa. Affidare la pratica di iscrizione a un consulente non significa trasferire su quest’ultimo ogni responsabilità. L’agente rimane il soggetto tenuto a verificare che tutte le iscrizioni previste dalla normativa siano state effettivamente perfezionate prima di sottoscrivere contratti di rappresentanza.

Per sostenere questa conclusione, la Commissione richiama anche l’articolo 1227 del Codice civile, osservando che chi affida a un professionista la gestione di una pratica amministrativa mantiene comunque un obbligo di controllo sul corretto svolgimento dell’incarico.

In altre parole, l’errore del consulente può attenuare la responsabilità, ma non eliminarla.

Il decreto legislativo n. 37 del 2021 stabilisce che l’attività può essere esercitata esclusivamente da chi risulta iscritto sia nel Registro Nazionale degli Agenti Sportivi tenuto dal CONI, sia nel Registro Federale della federazione sportiva competente.

Si tratta di un sistema di doppia iscrizione introdotto per garantire la trasparenza del mercato e tutelare calciatori, società sportive e l’intero ordinamento sportivo.

La violazione di questo requisito produce conseguenze particolarmente rilevanti. Oltre alla responsabilità disciplinare, infatti, la normativa prevede che il mandato conferito a un soggetto non regolarmente iscritto possa essere dichiarato nullo. Nei casi più gravi, inoltre, l’esercizio dell’attività senza i requisiti prescritti può integrare anche il reato di esercizio abusivo della professione previsto dall’articolo 348 del Codice penale.

Una responsabilità attenuata dalle circostanze del caso

Pur affermando la responsabilità dell’agente, la Commissione ha ritenuto che il caso presentasse numerosi elementi idonei a giustificare un trattamento sanzionatorio particolarmente favorevole.

Anzitutto, l’agente era già regolarmente iscritto presso la FIGC e possedeva tutti i requisiti sostanziali richiesti dalla normativa. L’unica irregolarità riguardava il mancato perfezionamento dell’iscrizione nel Registro CONI, dovuto a un errore amministrativo che sarebbe stato rapidamente corretto.

La Commissione ha inoltre valorizzato la brevissima durata della violazione, la piena collaborazione dell’incolpato durante il procedimento e soprattutto l’assenza di qualsiasi conseguenza negativa nei confronti del calciatore rappresentato.

Alla luce di queste circostanze è stata applicata esclusivamente una sanzione pecuniaria di 500 euro, evitando provvedimenti disciplinari più incisivi.

Un orientamento ormai consolidato

La decisione si inserisce nel solco di un orientamento già espresso dalla stessa Commissione con il Comunicato Ufficiale n. 2 della stagione 2024/2025, nel quale era stato precisato che non tutte le violazioni in materia di iscrizione presentano la medesima gravità.

La Commissione distingue infatti tra chi esercita la professione senza aver mai richiesto l’iscrizione, chi possiede i requisiti ma non ha completato la procedura e chi, come nel caso esaminato, ha già avviato correttamente l’iter amministrativo ma si trova coinvolto in un mero ritardo nel perfezionamento della registrazione.

Questa graduazione della responsabilità consente di applicare sanzioni proporzionate alla concreta gravità della condotta, evitando automatismi incompatibili con i principi generali del diritto disciplinare.

Le indicazioni operative per gli agenti sportivi

Al di là della vicenda personale dell’agente coinvolto, la decisione contiene un messaggio molto chiaro per tutti gli operatori del settore.

Prima di sottoscrivere qualsiasi mandato di rappresentanza, l’agente deve accertarsi personalmente che la propria posizione risulti regolarmente aggiornata sia presso il Registro Federale FIGC sia presso il Registro Nazionale CONI. Non è sufficiente aver presentato la domanda di iscrizione o confidare nel fatto che il proprio consulente abbia completato correttamente la procedura.

È invece indispensabile verificare che l’iscrizione sia stata effettivamente perfezionata e che il nominativo compaia nei registri ufficiali. Solo in questo modo è possibile evitare contestazioni disciplinari, garantire la validità dei mandati sottoscritti e operare nel pieno rispetto della normativa vigente.

Di Francesco Casarola

Avv. Francesco Casarola  –  francesco@avvocatocasarola.itAvvocato iscritto all'albo degli avvocati di RomaDottore di ricerca in “Critica storica giuridica ed economica dello Sport” presso l’Università di Teramo.Giornalista pubblicista.Agente dei calciatori autorizzato dalla FIGC dal 2012 al 2018Nato a Castellaneta il 27.04.1985. Si Laurea in Giurisprudenza presso la LUMSA nel 2010 con una tesi in diritto sportivo  dal titolo “il vincolo dello sportivo dilettante. Prospettive ed evoluzione”. Si specializza attraverso il Master in diritto ed economia dello Sport presso l’Università LUMSA ed il corso di perfezionamento presso l’Università di Milano in Giustizia Sportiva.Docente di Diritto ed Economia dello Sport dal 2016 presso l’Istituto Santa Maria Liceo Scientifico Sportivo.In ambito sportivo ricopre i seguenti ruoli: membro della Corte Sportiva d’Appello della F.I.Bi.S e della Corte Federale d’Appello della ConfSport, arbitro della Commissione Vertenze Arbitrali presso la F.I.P, membro della Commissione carte federali LND.

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