La vicenda oggetto di scrutinio della Corte Sportiva di Appello della FIGC origina da una decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque che, preso atto della mancata disputa di una gara infrasettimanale di Campionato di Serie A2 a causa del non tempestivo arrivo di una società sul terreno di giuoco entro il tempo regolamentare di attesa, riteneva, nondimeno, giustificata la mancata partecipazione alla gara sulla base di quanto prescritto dal Com. Uff. 510/2020.

Vale precisare che la suddetta società aveva motivato la propria assenza specificando che quattro componenti della compagine erano venuti a contatto – tra la gara del fine settimana e la successiva infrasettimanale – con il loro Presidente risultato positivo al Covid. Questi venivano, dunque, sottoposti a tampone molecolare, i cui risultati, a causa di un ritardo del laboratorio convenzionato, non giungevano in tempo utile per la disputa in sicurezza della gara in parola, impedendo, di fatto, anche la richiesta di rinvio della gara entro i termini previsti dalla normativa regolamentare.

La Corte Sportiva, giudicando corretta la statuizione del giudice di prime cure, ha ritenuto prevalente il protocollo di cui al Com. Uff. n. 510 del 9.12.2020 sull’art. 55 delle NOIF e valutato come appropriata la decisione di non scendere in campo.

La valutazione della Corte si è basata sulle seguenti considerazioni.

Benché il predetto comunicato preveda che “Nel caso di programmazione di più gare nella stessa settimana, ed in particolare per i turni infrasettimanali, le Società dovranno effettuare i test al Gruppo squadra prima della gara programmata nel fine settimana”, il caso di specie ha imposto un adattamento delle regole ivi previste. Infatti, nel caso in esame, come detto, nonostante la partita del sabato era stata giocata e quindi i tamponi precedenti a quella partita erano stati effettuati, vi era stata la comparsa di sintomi in 4 calciatori la sera prima della successiva partita infrasettimanale; rendendosi, quindi, necessario effettuare ulteriori tamponi molecolari i cui risultati sarebbero stati pronti per la mattina del giorno della partita. Come cennato, tuttavia, i risultati non giungevano in in tempo utile, determinando la scelta della società di non presentarsi sul campo stante il dubbio sulla positività dei predetti calciatori (rilevatisi il giorno successivo tutti positivi).

La Corte ha giudicato tale comportamento della società come improntato a lealtà e buona fede, la quale aveva provveduto a trasmettere alla Federazione tutte le comunicazioni rilevanti in maniera tempestiva (in particolare: comunicazione del medico sociale di divieto di recarsi in trasferta; referti tamponi effettuati dalla Federlab; comunicazioni Federlab di contaminazione dei tamponi molecolari effettuati).

La cautela assunta dalla società, pertanto, è stata ritenuta fondata. Quest’ultima ha agito, secondo la Corte, in applicazione del principio di precauzione, fronteggiando il rischio di contagio ed impedendo, con la mancata partecipazione alla trasferta, la diffusione del coronavirus causato dal focolaio in atto.

Di Alessandro Valerio De Silva Vitolo

Avv. Alessandro Valerio De Silva Vitolo

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