La nuova formulazione dell’art. 102 del Codice di Giustizia FIGC da facoltà al Presidente federale di “impugnare le decisioni adottate dal Giudice sportivo nazionale e dai Giudici sportivi territoriali, dalla Corte sportiva di appello a livello territoriale e dal Tribunale federale a livello nazionale e territoriale, quando ritenga che queste siano inadeguate o illegittime“.

Il Collegio di Garanzia ha tuttavia affermato – di là da “ogni valutazione che si rimette ai competenti organi di governo Federali e del CONI circa l’infelice formulazione dell’art. 102 CDS FIGC, per cui il Presidente impugna allorché la decisione sia “inadeguata”” – che seppure risulti evidente finalità dell’art. 102 CGS FIGC, una lettura sistematicamente orientata dello stesso conduce ad affermare  inequivocabilmente come tale strumento, pur sempre di carattere eccezionale, non possa mai essere utilizzato nel momento in cui si impinga su una pronuncia già resa dal Collegio di Garanzia.

Ciò comporterebbe, infatti, una lettura della disposizione come contrastante con lo Statuto del CONI e, dunque, manifestamente illegittima.

A tal fine, la decisione è stata trasmessa alla Giunta Nazionale del CONI, anche in relazione alla possibile rimozione della discrasia dei termini di proposizione del ricorso tra l’articolo 54 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI e l’articolo 102 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC.

Vale in ogni caso segnalare che la decisione della Corte Federale di Appello, nella fattispecie annullata per un’evidente violazione di giudicato, aveva stabilito il seguente principio di diritto: “l’art. 95, comma 2, delle NOIF deve essere interpretato nel senso che, nella stessa stagione sportiva, un calciatore/calciatrice può tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società ma potrà giocare in gare ufficiali solo per due delle suddette società, rientrando nel computo anche i tesseramenti conseguenti a istituti diversi dai trasferimenti e dalle cessioni di contratto”.

[Qui la decisione integrale n. 55/2020 del Collegio di Garanzia]

Di Alessandro Valerio De Silva Vitolo

Avv. Alessandro Valerio De Silva Vitolo

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