CFA FIGC sez. I  n. 62 del 06/03/2020 – Legittimazione del soggetto che conferisce l’incarico al difensore – Impugnazione della sanzione comminata al Presidente di un sodalizio

QUESTIONE: la CFA nella decisione massimata ha deciso in merito alla legittimazione del soggetto che conferisce incarico, al difensore, in nome e per conto della società sportiva (ASD); inoltre ha risposto al quesito se una società sportiva può impugnare la sanzione comminata al proprio presidente.

MASSIMA:  la CFA dopo la ricostruzione delle norme civili e sportive applicabili in materia di rappresentanza, ha affermato che è applicabile al caso in questione il ragionamento della Corte di Cassazione SS UU  n. 20596/2007. In particolare si sostiene che: “le persone che ha conferito il mandato al difensore non ha l’onere di dimostrare tale qualità, poiché i terzi hanno la possibilità di verificare il potere rappresentato consultando gli atti soggetti a pubblicità legale e spetta a loro fornire prova negativa“.

L’inter di provare il difetto di rappresentanza spetta alla parte che formula l’eccezione.

Bisogna, comunque, ricordare, che in base all’art. 49 CGS vi è la possibilità di sanare le irregolarità  relative sia alla sottoscrizione dei ricorsi, sia dei reclami e di eventuali deleghe.

Sul secondo punto la Corte afferma che la società non ha titolo (legittimazione) ad agire in nome e per conto del Presidente per le sezioni al medesimo irrogate a titolo personale, in conseguenza delle violazioni addebitate e riscontrate in primo grado. Ai sensi dell’art. 34 c.1 CGS è possibile applicare l’art. 81 c.p.c. “fuori dai casi previsti della legge, nessuno può agire in giudizio per fare valere in nome proprio un diritto altrui”.

Chi è il soggetto titolare del diritto al ricorso? Secondo l’art. 47 CGS è “esercitata dal titolare di una posizione rilevante per l’ordinamento sportivo, che abbia subito una lesione o un pregiudizio“. Non è sostenibile la tesi dell’associazione ai sensi dell’art. 8 CGS nel senso che il soggetto inibito ha il divieto di rappresentare la società di appartenenza, e di non esperire i mezzi di reclamo al fine di ottenere la riforma o l’annullamento del ricorso. Diversamente verrebbe leso il superiore interesse alla difesa in giudizio ai sensi dell’art. 24 Cost.

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Di Francesco Casarola

Avv. Francesco Casarola  –  francesco@avvocatocasarola.itAvvocato iscritto all'albo degli avvocati di RomaDottore di ricerca in “Critica storica giuridica ed economica dello Sport” presso l’Università di Teramo.Giornalista pubblicista.Agente dei calciatori autorizzato dalla FIGC dal 2012 al 2018Nato a Castellaneta il 27.04.1985. Si Laurea in Giurisprudenza presso la LUMSA nel 2010 con una tesi in diritto sportivo  dal titolo “il vincolo dello sportivo dilettante. Prospettive ed evoluzione”. Si specializza attraverso il Master in diritto ed economia dello Sport presso l’Università LUMSA ed il corso di perfezionamento presso l’Università di Milano in Giustizia Sportiva.Docente di Diritto ed Economia dello Sport dal 2016 presso l’Istituto Santa Maria Liceo Scientifico Sportivo.In ambito sportivo ricopre i seguenti ruoli: membro della Corte Sportiva d’Appello della F.I.Bi.S e della Corte Federale d’Appello della ConfSport, arbitro della Commissione Vertenze Arbitrali presso la F.I.P, membro della Commissione carte federali LND.

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