Fattispecie: legittimità del “Contributo solidaristico a carico delle neo retrocesse in Serie B”, di cui all’art. 3 del Codice di Autoregolamentazione della Lega di B.

Come precedentemente affermato dallo stesso Collegio di Garanzia (decisione n. 63 del 2017 -Sezione IV), il “contributo di solidarietà promozione” (ora art. 1, del Codice di Autoregolamentazione della Lega di B), risponde a un’evidente finalità solidaristica, giacché pone a carico delle società neopromosse nella massima serie, che usufruiscono di un cospicuo incremento degli introiti derivanti, in particolare, dalla cessione dei diritti televisivi, un onere mirante all’innalzamento del livello competitivo del Campionato dal quale provengono e, quindi, delle singole società che aspirano, a loro volta, ad accedere alla serie superiore. Lo spostamento patrimoniale che esso realizza risulta non eccessivo nella misura e non è affatto privo di giustificazione sul piano della causa del contratto associativo.

Al riguardo, occorre tenere presente che l’adesione stessa alla Lega importa la fruizione del beneficio derivante dal pagamento del contributo. Da tale beneficio non sono escluse le società neopromosse nella serie superiore, che, avendo partecipato al Campionato di Serie B, lo hanno ricevuto e che, in caso di retrocessione, potranno percepirlo in futuro. Non può, quindi, sostenersi che lo spostamento patrimoniale abbia carattere unilaterale e non sia caratterizzato, quindi, da sinallagmaticità. È anche grazie ad esso che le società neopromosse sono poste in condizione di raggiungere un livello tale da poter competere con le altre società partecipanti al massimo campionato.

Quanto fin qui detto, riguardo all’aspetto causale, vale anche ad escludere, sul piano dell’ordinamento sportivo, il carattere iniquo del contributo di solidarietà promozione e la violazione dei principi di lealtà e regolarità sportiva. Il meccanismo del contributo in questione si inserisce, innanzi tutto, nel quadro più vasto di un sistema di contribuzione con finalità solidaristiche previsto in relazione ad eventi quali la promozione e la retrocessione, che coinvolge le tre Leghe professionistiche.

Il contributo di solidarietà promozione non crea un effettivo squilibrio competitivo, ma, al contrario, concorre a porre le basi anche per una partecipazione competitiva nella massima serie delle società che, provenendo dalla serie inferiore, hanno usufruito di introiti di gran lunga inferiori. La ripartizione del contributo di solidarietà promozione tra le società che partecipano al Campionato di Serie B è volto, pertanto, a favorire l’equilibrio competitivo, mediante un incremento dei mezzi finanziari a disposizione delle stesse società. Esso, quindi, mira ad elevare il livello tecnico e sportivo del Campionato della serie inferiore e di ciò si giovano tutte le squadre che partecipano ad esso, comprese le squadre che, al termine del campionato, conquistano la promozione e che hanno potuto acquisire la competitività necessaria ai fini della partecipazione al successivo Campionato di Serie A. La previsione di un contributo a carico di queste ultime appare, quindi, del tutto conforme all’obiettivo di una distribuzione delle risorse che, in ottica solidaristica, tiene conto dell’esigenza che gli introiti assai maggiori derivanti dalla partecipazione delle neopromosse al massimo Campionato siano in piccola parte destinati ad accrescere il livello della competizione nel Campionato di provenienza.

In tal guisa, le Sezioni Unite hanno ritenuto che i principi indicati debbano essere confermati anche con riferimento al “Contributo solidaristico a carico delle neo retrocesse in Serie B”, di cui all’art. 3 del Codice di Autoregolamentazione della Lega di B.

Anche il contributo in questione, determinato sulla base dell’importo percepito dalle neoretrocesse a titolo di “paracadute” dalla LNPA può farsi rientrare, infatti, fra quelle disposizioni che la Lega di B, con il consenso dei suoi associati, ha inteso dettare per assicurare una migliore distribuzione di risorse fra le squadre iscritte al campionato di B, nella specie facendone carico alle società che, per aver militato nella precedente stagione nella massima Serie, hanno ottenuto dalla Lega di A consistenti importi a titolo di “paracadute”.

Si tratta quindi di una particolare forma di solidarietà interna che, insieme alle altre forme solidaristiche previste al capo I del Codice di Autoregolamentazione, mira ad assicurare una migliore distribuzione delle risorse fra le associate ed un maggiore equilibrio competitivo della Lega di B.

Il contributo solidaristico a carico delle neoretrocesse, pertanto, determina un onere patrimoniale a carico di determinate società (le neo retrocesse dalla A) che hanno ottenuto, a seguito della loro retrocessione, un consistente contributo dalla Lega di A, e che sono (per questo) chiamate ad una maggiore contribuzione al momento della loro adesione alla Lega di B, al fine di assicurare maggiori risorse al complesso delle squadre partecipanti al campionato di Serie B. Tale contributo non può ritenersi, peraltro, eccessivo nella sua misura (il 20% di quanto percepito a titolo di contributo “paracadute”) e non è affatto privo di giustificazione, come si è accennato, sul piano della causa del contratto associativo.

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Di Alessandro Valerio De Silva Vitolo

Avv. Alessandro Valerio De Silva Vitolo

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