Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, Decisione n. 113 del 17 febbraio 2020

Nella decisione circa il Deferimento n. 8562/477 del 10 gennaio 2020, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare ha sanzionato una società partecipante al Campionato Nazionale di Calcio a 5 – Serie A2 2019/2020 e il proprio presidente e rappresentante legale per la violazione dell’art. 32, comma 5 del CGS, in relazione alle indicazioni previste nel C.U. n. 1145 – Divisione Calcio a 5 – del 12 giugno 2019, per avere omesso di depositare, entro il termine del 15 luglio 2019, la documentazione riguardante l’originale della fideiussione.

Infatti, la normativa sopra citata prescrive che, per l’iscrizione al Campionato Nazionale di Calcio a 5 – Serie A2 2019/2020, le società debbano inviare la domanda di iscrizione al campionato con modalità on-line entro il 15 luglio 2019, pena la non accettazione della iscrizione. L’inosservanza dell’obbligo di depositare la documentazione relativa a detta iscrizione (compresa quella relativa alla fideiussione) costituisce invece illecito disciplinare.

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Di Gloria Carboni

Avv. Gloria CarboniAvvocato del Foro di Milano iscritta nel 2018. Consegue la Laurea Magistrale presso l’Università degli Studi di Milano nel 2016, con voto 105/110, e tesi in diritto inglese “The UK and the Human Right Act 1998”.Nel diritto sportivo frequenta il Corso di perfezionamento in diritto sportivo e giustizia sportiva “Lucio Colantuoni”.

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