Il meccanismo di solidarietà: regolazione, giurisprudenza e futuro, di F. Casarola

Sommario: 1. Introduzione, 2. Il quadro normativo: l’art. 21 e l’allegato 5 Regulations Status and Trasfer Player, 3. Alcuni principi in materia di contributo di solidarietà definiti dalla DRC, 4. Conclusioni.

1. Introduzione

La FIFA ha, nel Marzo 2020, pubblicato l’ultima versione del Regulations Status and Transfer Player (“RSTP”), all’interno sono stati modificati gli articoli riguardanti il meccanismo di solidarietà. L’occasione è utile per definire un quadro sia normativo sia giurisprudenziale di questo sistema premiale, nato successivamente alla sentenza Bosman.

2. Il quadro normativo: l’art  21 e  Allegato 5 RSTP

In linea generale il meccanismo di solidarietà deve essere pagato ad ogni società che ha “contribuito all’educazione ed alla crescita di un calciatore” se questo viene trasferito, prima della scadenza del contratto, ad un’altra società. Tale principio deve rispettare la disciplina definita dall’allegato 5 RSTP.

Nell’allegato 5 RSTP si dispone che è dovuto il pagamento del contributo di solidarietà ogni volta che il calciatore professionista si trasferisce durante l’esecuzione del contratto. Il corrispettivo da pagare è il 5% del compenso  correlato al trasferimento, non vanno inclusi i costi dell’indennità di formazione. 

Il meccanismo di solidarietà dovrà essere dedotto dalla prezzo del trasferimento e pagato alle società che hanno formato il calciatore tra i 12 ed i 23 anni.

La società, che ha formato il calciatore, ha diritto a ricevere la percentuale se: il calciatore è trasferito a titolo definitivo o temporaneo tra due club affiliati a federazioni di differenti nazioni. La FIFA ha ampliato la platea degli aventi diritto dalla stagione 2020/2021; infatti avranno diritto a ricevere il contributo di solidarietà se il calciatore si trasferirà a titolo definitivo o temporaneo tra club affiliati alla stessa Federazione, se la/e squadre che hanno formato il calciatore sono affiliate con una Federazione diversa da quella delle società oggetto del trasferimento.

L’allegato 5 RSTP definisce, anche, la procedura di pagamento. La società che deve pagare il contributo di solidarietà è obbligato ad ottemperare entro 30 giorni dal tesseramento del calciatore o in caso di pagamenti rateali al termine dei 30 giorni di ogni rata. Ed è sempre la società cessionaria ad essere obbligata a controllare quali sono le società che devono ricevere il pagamento. Laddove è necessario il calciatore deve aiutare la società ad ottemperare la propria obbligazione, questo accade nel caso in cui il passaporto del calciatore non sia chiaro.

Esiste la possibilità che la/e società che hanno formato il calciatore non hanno diritto al meccanismo di solidarietà. Questo accade nel caso in cui la società ha cessato di partecipare al campionato o non esiste per bancarotta, liquidazione, scioglimento o perdita dell’affiliazione; in questo caso il contributo di solidarietà non va “perso” ma viene destinato al Settore Giovanile della Federazione, che dovrà investirlo in programmi di sviluppo di calcio giovanile.

Nel caso in cui la società obbligata al pagamento non ottemperi allora la società cessionaria può ricorrere attraverso il sistema del Transfer Matching System (“TMS”) inviando un reclamo alla Dispute Resolution Chamber (“DRC”) presso la FIFA.

Parlavamo delle novità introdotte, tra queste possiamo annoverare l’art. 2 c. 4 dell’Allegato 5 RSTP dove entra in scena la Commissione Disciplinare, che può imporre sanzioni alle società che non rispettano le obbligazioni definite dagli articoli sopra esposte. Tale norma è stata inserita per rendere più efficace le decisioni della DRC in materia di meccanismo di solidarietà.

Per quanto riguarda la distribuzione del contributo di solidarietà è agevole riportare la tabella presente all’interno dell’Allegato 5 RSTP:

– stagione del 12° anno di età 5 % (i.e. 0.25 % della compensazione totale);

  stagione del 13° anno di età 5% (i.e. 0.25 % della compensazione totale);

– stagione del 14° anno di età 5 % (i.e. 0.25 % della compensazione totale);

– stagione del 15° anno di età 5 % (i.e. 0.25 % della compensazione totale);

– stagione del 16° anno di età 10 % (i.e. 0.5 % della compensazione totale);

– stagione del 17° anno di età 10 % (i.e. 0.5 % della compensazione totale);

– stagione del 18° anno di età 10 % (i.e. 0.5 % della compensazione totale);

– stagione del 19° anno di età 10 % (i.e. 0.5 % della compensazione totale);

– stagione del 20° anno di età 10 % (i.e. 0.5 % della compensazione totale);

– stagione del 21° anno di età 10 % (i.e. 0.5 % della compensazione totale);

– stagione del 22° anno di età 10 % (i.e. 0.5 % della compensazione totale); 

– stagione del 23° anno di età 10 % (i.e. 0.5 % della compensazione totale).

3. Alcuni principi in materia di contributo di solidarietà definiti dalla DRC

La giurisprudenza del DRC ha negli anni definito una serie di principi in materia di contributo di solidarietà. Alcuni di questi, come ad esempio il contributo di solidarietà dei trasferimenti “interni”, sono entrati all’interno del RSTP FIFA. Di seguito una rassegna degli aspetti più importanti affrontati dalla DRC.

3.1 La responsabilità del club cessionario

Il club cessionario è responsabile del pagamento del meccanismo di solidarietà. Ciò comporta l’obbligo per la società di, secondo quanto stabilito dal RSTP FIFA, a ricostruire il passaporto del calciatore oggetto di trasferimento ed acquisire tutte le informazioni utili al pagamento del meccanismo di solidarietà.

 Il club che ha il dovere di pagare il contributo di solidarietà, nel caso che contravvenga a tale obbligazione entro 30 giorni, come abbiamo specificato nell’analisi della normativa, sarà condannato dalla DRC al pagamento degli interessi del 5%.

3.2 Cosa si intende per ogni tipo di compensazione

La DRC ha avuto modo di affermare che per “any compensation” si intende ogni tipo di accordo finanziario tra le parti volto al trasferimento del calciatore, quindi lo scambio di calciatori in prestito possono determinare un valore economico che faccia derivare il pagamento del contributo di solidarietà, , eccezione fatta per l’indennità di formazione.. 

3.3 Richiesta del pagamento del meccanismo di solidarietà 

Il club richiedente il meccanismo di solidarietà può attivare la procedura definita sia dal RSTP FIFA sia dal Regolamento DRC e Player Status Committee (“PSC”) FIFA,  dal 31 giorno successivo all’effettivo trasferimento del calciatore. 

Inoltre la DRC ha avuto modo di affermare che in caso di doppio pagamento del meccanismo di solidarietà, la società cessionaria ha il diritto di richiedere la restituzione dell’indebito attraverso un ricorso alla PSC.

Sempre in materia di pagamento del contributo di solidarietà la DRC ed il TAS  ha espresso più volta il principio che solamente il club cessionario è il soggetto obbligato a pagare il contributo di solidarietà. Nel caso in cui il club cessionario “deleghi” altri club al pagamento, se ne assume la responsabilità, anche nel caso in cui il soggetto delegato non ottemperi alla disposizione contrattuale.

3.4 Pagamento del contributo di solidarietà nei confronti della Federazione Nazionale

Come abbiamo visto in precedenza, nel caso in cui la società che ha diritto al contributo di solidarietà non esiste più o non fa più parte dell’ordinamento sportivo allora la Federazione Nazionale di quella società ha diritto al contributo.

La DRC ha affermato che è necessaria l’affiliazione della società che ha formato il calciatore, affinché la federazione possa richiedere il meccanismo come confermato dal TAS di Losanna.

3.5 Prescrizione

La prescrizione per ogni ricorso riguardante il contributo di solidarietà è di 2 anni. La prescrizione può essere interrotta solamente attraverso la procedura di reclamo previsto dalla normativa FIFA.

Il termine di prescrizione inizia a decorrere dal 31 giorno successivo al trasferimento del calciatore.

4. Conclusioni

Il sistema premiale definito dalla FIFA è uno strumento importante per l’intero sistema. Poiché le grandi società si giovano dell’attività di quei calciatori formati da piccoli club. Lo scopo sia del meccanismo di solidarietà, sia dell’indennità di formazione è non solo economico, risarcendo le società formatrici, ma anche sociale, l’apice del sistema sportivo sostiene la base. Poiché senza calcio di base non esisterebbero i top club.

Il futuro del meccanismo di solidarietà passa dalla camera di compensazione dei trasferimenti (“clearing house”) in via di costituzione presso la FIFA. In questo modo il pagamento del meccanismo di solidarietà verrebbe, in gran parte, automatizzato. 

Il vero nodo cruciale è il riuscire a far ottenere il contributo di solidarietà a tutte le società che fanno parte della famiglia FIFA, anche a quelle che si trovano nelle zone più remote del mondo.

Come citare l’articolo 

F. Casarola, Il meccanismo di solidarietà: regolazione, giurisprudenza e futura, Dirittoposrtivo.com ISSN: 2723-9268, 1/2020. 

Scarica l’articolo in PDF

Di Francesco Casarola

Avv. Francesco Casarola  –  francesco@avvocatocasarola.itAvvocato iscritto all'albo degli avvocati di RomaDottore di ricerca in “Critica storica giuridica ed economica dello Sport” presso l’Università di Teramo.Giornalista pubblicista.Agente dei calciatori autorizzato dalla FIGC dal 2012 al 2018Nato a Castellaneta il 27.04.1985. Si Laurea in Giurisprudenza presso la LUMSA nel 2010 con una tesi in diritto sportivo  dal titolo “il vincolo dello sportivo dilettante. Prospettive ed evoluzione”. Si specializza attraverso il Master in diritto ed economia dello Sport presso l’Università LUMSA ed il corso di perfezionamento presso l’Università di Milano in Giustizia Sportiva.Docente di Diritto ed Economia dello Sport dal 2016 presso l’Istituto Santa Maria Liceo Scientifico Sportivo.In ambito sportivo ricopre i seguenti ruoli: membro della Corte Sportiva d’Appello della F.I.Bi.S e della Corte Federale d’Appello della ConfSport, arbitro della Commissione Vertenze Arbitrali presso la F.I.P, membro della Commissione carte federali LND.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *