Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”

Art. 1, comma 3: “Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della partecipazione ai Giochi Olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali; resta esclusivamente consentito lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzate da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico. In tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; lo sport e le attività motorie svolte all’aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro.

Di Alessandro Valerio De Silva Vitolo

Avv. Alessandro Valerio De Silva Vitolo

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *