Fattispecie: casi in cui il Collegio decide in unico grado ai sensi del terzo comma dell’art. 54 del Codice della Giustizia Sportiva.

Le Sezioni Unite del Collegio di Garanzia (decisione n. 62/18 del 25 settembre 2018), in applicazione del principio di nomofilachia ed al fine di correggere le storture e le lacune dei regolamenti di Giustizia Federali, hanno avuto modo di affermare che “solo eccezionalmente, nei casi che sono indicati nel citato terzo comma dell’art. 54, il Collegio di Garanzia può decidere in un unico grado di giudizio. Ciò accade non solo quando sono impugnati atti e provvedimenti del CONI, ma anche negli altri casi individuati da “altre disposizioni del presente Codice, da delibere della Giunta Nazionale del Coni, nonché dagli Statuti e dai Regolamenti federali sulla base di speciali regole procedurali” e che “si deve, pertanto, ritenere che sia gli atti regolamentari sia i conseguenti atti applicativi eventualmente lesivi delle situazioni giuridiche soggettive riconosciute dall’ordinamento sportivo siano impugnabili davanti il Tribunale Federale e, quindi, nell’ambito della giustizia tesa a tutelare le situazioni giuridiche soggettive riconosciute dall’ordinamento federale. Del resto, non sarebbe logico ritenere possibile l’impugnazione davanti al Collegio di Garanzia delle disposizioni regolamentari ed, invece, l’impugnazione davanti agli Organi di Giustizia federale degli atti che ne fanno applicazione.”

La prima Sezione si era, peraltro, già uniformata a questo principio con la decisione n. 14/2019 del 13 febbraio 2019, ove si ribadisce la prevalenza del principio di tassatività e tipicità della competenza del Collegio di Garanzia in unico grado (ovvero quando ciò sia espressamente previsto da norme giustiziali del legislatore sportivo) rispetto alla originaria impostazione di residualità, nel senso che, secondo una interpretazione letterale dell’art. 54 CGS, si riteneva che ogni qualvolta nulla si diceva nella regolamentazione federale in merito alla competenza decisoria degli organi di Giustizia Federale, neppure in termini di casistica specifica, si accedeva al Collegio di Garanzia (sul punto si veda decisione Sez. I n. 34/18 del 30 maggio 2018).

Tale orientamento ultimo orientamento è oggi definitivamente tramontato con la chiarificazione e lo scioglimento dei contrasti interpretativi forniti dalle Sezioni Unite.

Di Alessandro Valerio De Silva Vitolo

Avv. Alessandro Valerio De Silva Vitolo

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *