Corte Federale D’Appello SS UU n. 59 del 04/03/2020 – Onere probatorio violazione art. 95 c. 2 NOIF

Gli arti. 95 c.2 NOI e art. 5 c. 3 RSTP FIFA sanzionano il comportamento della società che tessera il calciatore e schiera in campo se questo è già stato tesserato per 3 squadre nella stessa stagione.

Nel caso in commento la questione riguardava il reclamo della società che sosteneva la violazione della suddetta norma da parte della società avversaria, poiché il calciatore schierato in campo era al quarto tesseramento in stagione.

La CFA SS UU ha confermato la decisione della CSA, ritenendo il reclamo inammissibile poiché in violazione della nuove norme in materia di difesa tecnica finanzia alla CFA, da una parte, e poiché in contrasto con la disciplina della revocazione, dall’altra parte.

Inoltre, la CFA per mero “tuzionismo” affermava che la prova del tesseramento con più di tre squadre deve essere provato dalla società reclamante, in mancanza del passaporto del calciatore (ai sensi della normativa FIFA).

Di Francesco Casarola

Avv. Francesco Casarola  –  francesco@avvocatocasarola.itAvvocato iscritto all'albo degli avvocati di RomaDottore di ricerca in “Critica storica giuridica ed economica dello Sport” presso l’Università di Teramo.Giornalista pubblicista.Agente dei calciatori autorizzato dalla FIGC dal 2012 al 2018Nato a Castellaneta il 27.04.1985. Si Laurea in Giurisprudenza presso la LUMSA nel 2010 con una tesi in diritto sportivo  dal titolo “il vincolo dello sportivo dilettante. Prospettive ed evoluzione”. Si specializza attraverso il Master in diritto ed economia dello Sport presso l’Università LUMSA ed il corso di perfezionamento presso l’Università di Milano in Giustizia Sportiva.Docente di Diritto ed Economia dello Sport dal 2016 presso l’Istituto Santa Maria Liceo Scientifico Sportivo.In ambito sportivo ricopre i seguenti ruoli: membro della Corte Sportiva d’Appello della F.I.Bi.S e della Corte Federale d’Appello della ConfSport, arbitro della Commissione Vertenze Arbitrali presso la F.I.P, membro della Commissione carte federali LND.

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