Massima – Collegio di Garanzia CONI SS UU n. 14/2020 del 02.03.2020 – Sospensione feriale – CGS FIGC
Le Sezioni Unite del Collegio di Garanzia hanno affermato “l’applicazione, anche in ambito sportivo, dell’istituto della sospensione del decorso dei termini processuali nel periodo feriale (1 agosto – 31 agosto), previsto dall’art. 1 della legge n. 742 del 1969, così come modificata dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, conv., con mod., dalla l. 10 novembre 2014, n. 162“.
In particolare le regole della sospensione feriale dei termini, dunque, sono applicabili ai procedimenti sportivi, in quanto non disciplinate diversamente da quest’ultimo e certamente non “incompatibili” con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva.
La Corte però sottolinea che è possibile la sospensione feriale dei termini laddove non comporti un danno per l’attività federale.